Il rito ordinario ha inizio con un ricorso presentato dalla parte interessata ad agire. Il termine di decadenza per presentare ricorso avverso un provvedimento al fine di annullarlo è sessanta giorni. In caso di azione di accertamento e di condanna, che riguardano controversie in materia di diritti soggettivi, si applicano le regole processual-civilistiche. Perciò, il termine entro cui dovrà essere presentato ricorso dalla parte interessata ad agire è quello di prescrizione ordinario, cioè dieci anni. Ma, ai fini della tutela risarcitoria del danno, vige il termine di prescrizione abbreviato, cioè cinque anni. Nella normale azione costitutiva, demolitoria di un atto amministrativo, invece, il termine è decadenziale di sessanta giorni.

È l’impulso di parte che dà avvio all’istruzione processuale. Instaurato il giudizio, infatti, il ricorso rimane giacente in attesa che venga fissata l’udienza pubblica di discussione del merito (e, in caso di richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento, quella per la tutela cautelare). La fissazione avviene a seguito di richiesta scritta di una delle parti (denominata ”istanza di fissazione d’udienza”), a pena di perenzione dopo l’inutile decorso di un biennio.

Il processo ha termine con la pronuncia di una sentenza o con la emissione di un decreto o di una ordinanza.

Nel rito abbreviato tutti i termini processuali sono ridotti alla metà, però con l’importante eccezione dei termini per la proposizione del ricorso, che rimangono di sessanta giorni. Questo rito si applica alle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di particolare rilievo (relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche e di servizi pubblici e forniture emessi da autorità indipendenti; di privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici; di nomina adottati dal Consiglio dei ministri; di scioglimento degli enti locali; relativi alle infrastrutture pubbliche ed agli insediamenti produttivi) i decreti ministeriali NON rientrano tra quelle materie in ordine alle quali il legislatore ha ritenuto di costruire corsie privilegiate per la rapida conclusione del giudizio.

Il rito abbreviato si caratterizza anche per un originale sistema di abbreviazione dei tempi di conclusione del processo: in caso di pericolo di danno grave ed irreparabile ed in presenza di una richiesta di misura cautelare, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio o ordinata l’integrazione dello stesso, qualora ritenga ad un primo esame che il ricorso possa essere accolto, dispone con ordinanza che la discussione del ricorso di merito abbia luogo alla prima udienza utile (decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza).

 

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento