Il rito abbreviato

La riduzione dei termini processuali

Prevede la riduzione dei termini processuali della metà tranne quelli per il ricorso (anche incidentale). La stessa riduzione è prevista inoltre per il regolamento di competenza.

Sulla “proposizione” del ricorso

Con l’espressione “proposizione del ricorso” si ha riguardo solo al termine per la notificazione, non anche per il deposito.

Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza preferiscono un’interpretazione estensiva, anche perché ci si riferisce a “termini per la proposizione del ricorso”. Con il plurale si vogliono indicare sia la notificazione che il deposito (tralaltro senza deposito la notificazione si avrebbe per non fatta….) I termini sono così ridotti:

  • da 40 a 20 giorni: tra il decreto di fissazione dell’udienza e l’udienza stessa
  • da 2 a 1 anno: il termine per la perenzione

Tuttavia l’appello fa eccezione: rimane di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, o 120 giorni dalla pubblicazione.

Il rito accelerato

Ragioni di una disciplina acceleratoria

Esistono settori particolari nell’ordinamento che giustificano una loro particolare disciplina, senza per altro violare il principio di uguaglianza.

L’art.23 bis non rappresenta una novità assoluta, infatti già nel 1994 tale rito era previsto per i ricorsi contro le procedure di affidamento di lavori pubblici, per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, da discutersi entro 90 giorni da tale ordinanza.

Nel 1997 si sono individuati invece gli istituti idonei per i riti accelerati:

  • concentrazione della fase cautelare con quella di merito
  • motivazione della sentenza in forma abbreviata

E’ stata codificata una prassi da sempre affidata alla discrezionalità dei Collegi, attraverso l’istituto del “rinvio della trattazione dell’istanza cautelare congiuntamente alla discussione del merito”.

I settori interessati dal rito accelerato

Le disposizioni di cui all’art.23 bis si applicano ai processi impugnatori, perché l’elencazione menziona “provvedimenti” assunti nei vari settori individuati dalla norma, non vi è un’individuazione per materia.

Ambito oggettivo di applicazione del rito accelerato

Si applica a:

  • i giudizi aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione
  • tutti gli atti idonei a radicare un interesse all’impugnazione nelle controversie inerenti procedimenti di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché ai bandi di gara e ai provvedimenti di esclusione
  • provvedimenti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
  • i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti
  • i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione e dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di soggetti gestori di servizi pubblici e locali
  • provvedimenti di nomine pubbliche
  • Disciplina positiva del rito accelerato

La differenza tra il rito ordinario e quello accelerato, si ha nel fatto che in quello ordinario il giudice deve decidere sull’istanza cautelare (a meno che non vi siano presupposti per una sentenza di merito succintamente motivata) e all’esito del ricorso inizierà il normale periodo di giacenza; nel rito accelerato invece di regola non vi sarà decisione cautelare, ma se vi sono i presupposti di fumus boni iuri e periculum in mora, il Collegio fisserà direttamente l’udienza di discussione (sempre che non vi siano i presupposti per una sentenza succintamente motivata).

 

L’appello nel rito accelerato

Termini per impugnare brevi di 30 giorni, anziché 60, e quello lungo di 120. Non è stabilito nulla per il deposito dell’appello. È inoltre possibile impugnare a fini cautelari il dispositivo della sentenza con riserva di proposizione dei motivi all’esito della pubblicazione della motivazione della decisione.

 

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