Il ricorso avverso il silenzio

La legge del 1971 istitutiva dei TAR, ha previsto che i ricorsi contro il silenzio della PA siano decisi in Camera di Consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

Tale fattispecie è ricollegabile solo al silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto) e non anche al silenzio significativo (in questo caso infatti si avrebbe un giudizio di natura impugnatoria). Prima non vi erano indicazioni sul procedimento da adottare in caso di silenzio-inadempimento. Parte della dottrina riteneva necessario l’onere, da parte dell’interessato, di notificare alla PA la diffida a provvedere, entro un termine non inferiore ai 30 giorni, altra parte invece riteneva tale procedura non necessaria.

La legge del 2005 chiarisce che decorsi i tempi che ciascuna amministrazione stabilisce per ogni procedimento (o, in mancanza, 90 giorni) il ricorso è proponibile anche senza diffida, ma entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

Se è disposta un’istruttoria, il ricorso è deciso in Camera di Consiglio entro 30 giorni dall’adempimento degli accertamenti istruttori. In caso di accoglimento, il giudice ordina alla PA di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni.

il Consiglio di Stato aveva ritenuto che il giudice amministrativo dovesse limitarsi ad accertare l’inadempimento della PA, non anche stabilire il come questo dovesse avvenire. Tuttavia la legge del 2005 stabilisce che il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza, entrare quindi nel merito ed emanare una sentenza dichiarativa che poi la PA dovrà eseguire.

La sentenza di primo grado è appellabile entro 30 giorni dalla notificazione, o 90 dalla pubblicazione. Se la PA rimane comunque inadempiente, viene nominato un commissario che provveda a suo posto.

 

Il rito elettorale

Il contenzioso è diviso tra giudice ordinario (per eleggibilità, incompatibilità, presentazione delle liste, in quanto diritto soggettivi) e giudice amministrativo (competente circa lo svolgimento di operazioni per le elezioni di Consigli comunali provinciali e regionali).

Si tratta di una disciplina celere per poter tutelare l’interesse pubblico al rispetto della volontà popolare. Il ricorso si effettua entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e ha ad oggetto il verbale di proclamazione degli eletti, atto conclusivo del procedimento elettorale (ma anche i singoli atti possono essere immediatamente impugnati). Legittimato attivo è qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque vi abbia interesse (caso di azione popolare!).

Il ricorso entro detto termine va depositato in segreteria e in calce ad esso è fissata l’udienza di discussione in via d’urgenza. Entro i successivi 10 giorni, il ricorso deve essere notificato. Il ricorso e il decreto sono entrambi da depositare entro 10 giorni dalla notificazione. È attenuato il rigore di specificità dei motivi di ricorso (ma non possono neanche essere meramente ipotetici). All’udienza, se non vi sono necessità istruttorie, si da lettura immediata del dispositivo. Se il ricorso è accolto, si corregge il risultato delle elezioni (la giurisdizione del giudice amministrativo si estende al merito).

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