Legittimati nel processo civile sono i litisconsortili necessari pretermessi (andranno a dedurre il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio) e i titolari di una situazione soggettiva autonoma e incompatibile con ciò che sia stato deciso dal giudice (verrà in esame l’ingiustizia della sentenza). Tuttavia in campo amministrativo si sono rivelati dei problemi:

per ovviare alla mancanza dell’opposizione di terzo, si è sempre cercato di ampliare la categoria degli interessati ad appellare, includendo anche i contro interessati sostanziali ed i cointeressati sostanziali. Ciò viene a creare sovrapposizioni tra legittimati ad appellare e legittimati a proporre opposizione di terzo.

Inoltre la Corte Costituzionale, a causa della delimitazione della questione di legittimità che era stata chiamata a giudicare, aveva limitato l’opposizione di terzo solo alle sentenze di primo grado passate in giudicato (diversamente dal c.p.c., che lo prevede invece per tutte le sentenze comunque esecutive). Sul presupposto dell’immediata esecutività (e quindi possibile lesività) delle sentenze di primo grado non ancora passate in giudicato, la giurisprudenza più recente ammette in ogni caso l’esperibilità dell’opposizione di terzo. Per quanto riguarda invece l’opposizione revocatoria, non è presente nel processo amministrativo, anche se ultimamente vi è qualche voce della dottrina a favore.

Il giudice competente è lo stesso che ha adottato la sentenza, con lo stesso procedimento proposto di fronte a lui (competenza funzionale inderogabile).

In caso di sentenza non ancora passata in giudicato, la giurisprudenza amministrativa precedentemente riteneva competente il Consiglio di Stato, perché giudice naturale delle impugnazioni, ma poi preferendo l’economia processuale questa ha ammesso la proponibilità allo stesso giudice della sentenza impugnata (salva la possibilità di convertire l’opposizione di terzo in appello davanti al Consiglio di Stato, seguendo forme e termini, che sono gli stessi dell’appello).

Se si propone l’opposizione insieme all’appello, l’opposizione è convertita in intervento nell’appello.

Se si propone opposizione insieme alla revocazione, si porteranno avanti i 2 giudizi, per poi coordinare le sentenze attraverso il criterio della prevalenza temporale.

 

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