La sentenza che pronuncia anche sulla competenza è assoggettata, come ogni altra sentenza, all’appello e al ricorso per Cassazione. Tuttavia per abbreviare i tempi di questo iter, la legge configura un mezzo specificatamente riservato alle ordinanze sulla competenza: il cosiddetto ”regolamento di competenza”, la cui caratteristica è quella di dar luogo immediatamente ad un giudizio davanti alla Cassa., cioè davanti al giudice supremo, che può dire subito la parola definitiva sulla questione di competenza. Verifichiamo quali sono i provvedimenti impugnabili con questo mezzo. Ex l. 69/2009 l’orientamento sembra quello di concentrare nell’ordinanza la forma dei provvedimenti che pronunciano sulla competenza (non tralasciando però l’eccezione per i casi di pronuncia previa rimessione della causa al collegio, con conseguente pronuncia della sentenza, come anche nei casi di quello che vedremo definirsi “regolamento facoltativo” ex 43. Quindi il regolamento di competenza: esso è un mezzo d’impugnazione, tranne nel caso del “regolamento d’ufficio”. Esso consiste in una iniziativa giudiziaria di parte verso una pronuncia (sulla competenza) in cui la parte che impugna sia rimasta soccombente. Appartiene alla categoria dei mezzi di impugnazione cosiddetti ”ordinari” in quanto la loro proponibilità condiziona il passaggio in giudicato della sentenza. Abbiamo 2 tipi di regolamento: necessario e facoltativo. Il regolamento necessario sarà l’unico mezzo per impugnare un provvedimento che pronuncia solo sulla competenza (sia perchè il giudice dichiara la sua incompetenza o sia perché, anche se afferma la sua competenza, riserva al seguito del processo la pronuncia sul merito). La forma, come detto, potrà esser solo quella dell’ordinanza. Se il regolamento è proposto, ex 49 C.P.C. la Cassa. “statuisce sulla competenza” rigettando il ricorso ovvero accogliendolo (determinando in questo caso qual è il giudice competente). Se il regolamento non è proposto, scatta il meccanismo insito nella necessarietà del mezzo: dato che non è stato proposto l’unico mezzo possibile, la pronuncia non è più impugnabile e quindi resta ferma la competenza di quel giudice che la pronuncia stessa aveva dichiarato competente, salvo i casi previsti dal 28 C.P.C. (incompetenza funzionale). In questi ultimi casi, se il giudice dichiarato competente, si ritiene a sua volta incompetente (cosiddetto ”conflitto di competenza”), il giudice può richiedere il d’ufficio il regolamento di competenza ex 45 C.P.C.. Questo è l’unico caso in cui il regolamento di competenza non ha le caratteristiche del mezzo d’impugnazione, ma può avvenire sempre e solo nei casi di incompetenza per materia e funzionale. Sono impugnabili con regolamento anche le pronunce che dichiarano la litispendenza o la continenza o la sospensione del processo. Ex 43 C.P.C. il regolamento è facoltativo quando può esser proposto verso i provvedimenti che hanno pronunciato sulla competenza e, insieme, sul merito. ”Facoltativo” perchè il regolamento non è l’unico mezzo di impugnazione proponibile, ma concorre con i “modi ordinari” (per lo più con l’appello), quando insieme con la pronuncia sulla competenza, si impugna quella sul merito. In sostanza, la parte che è rimasta soccombente nella questione di competenza può scegliere (la facoltatività sta qui) tra il regolamento (col quale può impugnare solo quel capo della sentenza concernente la competenza) ovvero l’impugnazione ordinaria