Il termine per la proposizione del ricorso. La notificazione

Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o pubblicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato. La notifica ad un’Amministrazione statale deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il TAR competente, se giudice competente è il TAR del Lazio o il Consiglio di Stato, la notifica deve essere effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato che ha sede a Roma.

Il termine perentorio di sessanta giorni riflette esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, per l’Amministrazione e soprattutto per i cittadini interessati che possono aver prestato affidamento nel provvedimento in questione. Il termine decorre dalla comunicazione (o notificazione) dell’atto amministrativo, per i diretti destinatari; dalla pubblicazione su albo o pubblicazione ufficiali per i non diretti destinatari. Ai fini della decorrenza del termine, è equipollente della comunicazione per pubblicazione dell’atto la “piena conoscenza” dello stesso, essa però non consiste nella conoscenza completa dell’atto amministrativo, e quindi del suo testo e di tutti i suoi vizi, ma consiste solo nella conoscenza dei contenuti essenziali dell’atto, in modo che l’interessato sia in grado di coglierne la lesività.

Se il ricorrente viene a conoscenza solo in un secondo tempo di determinati altri vizi del provvedimento impugnato, può farli valere con il ricorso per motivi aggiunti: i motivi aggiunti vanno proposti con un atto da notificare alle altre parti, entro sessanta giorni dal momento in cui si abbia avuto conoscenza legale del vizio del provvedimento impugnato. La piena conoscenza è in ogni modo acquisito alla comunicazione. La prova dell’avvenuta conoscenza incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso.

Nei casi di giurisdizione esclusiva il termine è quello di prescrizione ordinaria del diritto soggettivo che si fa valere. Per il diritto d’accesso, il termine è di 30 giorni.

I ricorsi sono in ogni caso sospesi dal 1° Agosto al 15 settembre, tranne che per le istanze cautelari. È inoltre prevista la remissione in termini.

 

La proposizione dei motivi aggiunti

I motivi aggiunti possono essere proposti dal ricorrente che sia venuto incolpevolmente (per motivi non imputabili a sua inerzia o negligenza) a conoscenza di ulteriori vizi di legittimità dell’atto impugnato, dopo il decorso del termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione.

Infatti possiamo distinguere tra:

  1. Motivi aggiunti tempestivi (o integrativi), che sono il supplemento del ricorso, cioè attraverso i quali il ricorrente fa valere nuovi profili di illegittimità conosciuti dopo la proposizione del ricorso ma prima della scadenza del termine per l’impugnazione;
  2. Motivi aggiunti successivi, che possono essere presentati per i seguenti motivi: quando il privato, dopo la proposizione del ricorso, viene a conoscenza di circostanze che erano preesistenti ma a lui ignote; quindi per tutto ciò che viene dopo la proposizione del ricorso.

Può accadere, infatti, che l’amministrazione abbia inizialmente comunicato soltanto gli estremi essenziali del provvedimento, ovvero abbia reso disponibili gli atti del procedimento soltanto dopo la scadenza del suddetto termine.

La Legge n. 205/2000 ha esteso l’utilizzabilità dell’istituto per l’impugnazione degli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione resistente in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto dell’impugnativa. Solo per tale ultima categoria di motivi aggiunti, si ritiene che il difensore debba essere munito di apposito mandato.

 

I motivi aggiunti si propongono con atto da notificarsi alle parti in causa.

Dai motivi aggiunti debbono tenersi distinti i “motivi nuovi”, che possono essere proposti in aggiunta a quelli articolati nel ricorso, ma entro il termine decadenziale ed ammessi senza limiti, purché siano rispettate le medesime formalità prescritte per il ricorso.

B) Ora:

Si sollevano con un atto nuovo, da notificare con le stesse modalità del ricorso. Possibili in due ipotesi:

Quando sono fondati su fatti e documenti sconosciuti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso Quando scaturiscono dai provvedimenti adottati in pendenza di ricorso tra le stesse parti, e sono connessi all’oggetto del ricorso medesimo.

Questa ipotesi è stata introdotta nel ’71, ed è ampliativa rispetto alla fattispecie tradizionale.

La connessione può essere sia oggettiva (non in senso proprio, ma più nel senso di legame logico-giuridico) che soggettiva.

I requisiti formali per formulare i motivi aggiunti sono quelli propri del ricorso, inoltre è necessario indicare gli estremi del giudizio nel quale si innestano.

Da proporre nello stesso termine del ricorso principale. Se si è in prossimità dell’udienza, si rinvia ad una nuova.

La notifica deve essere effettuata al domicilio eletto delle parti già costituite.

È comunque revocabile dalla parte che l’ho proposta, e così facendo la causa è cancellata dal ruolo.

Il decreto di fissazione del giorni dell’udienza deve essere notificato alle parti almeno 40 giorni prima della data dell’udienza. Non vi è un termine massimo per fissare l’udienza, ma in ogni caso questo deve essere breve se vi è una situazione d’urgenza.

Lascia un commento