Il ricorso alla Commissione tributaria deve contenere l’indicazione, a pena d’inammissibilità:

  • Della Commissione adita;
  • Delle generalità e del domicilio eletto del ricorrente;
  • Dell’Ufficio finanziario o dell’Ente locale nei cui confronti il ricorso è rivolto;
  • Dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  • Dei motivi del ricorso.

Come nel processo amministrativo, anche per il processo tributario è disposto che il giudice viene investito della controversia attraverso la notificazione del ricorso e la successiva costituzione del ricorrente in giudizio. Per quanto riguarda lo notificazione, la legge prevede che essa deve essere operata in un termine che è in via generale stabilito, a pena d’inammissibilità, in 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

A questa regola generale deroga la disciplina del ricorso nei confronti del rifiuto tacito di rimborso, che può essere proposto solo dopo il 90° giorno dalla presentazione della domanda di rimborso, e sino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Alla notificazione del ricorso deve poi seguire la costituzione del ricorrente in giudizio.

Essa deve avvenire, a pena d’inammissibilità, mediante deposito, nella Segreteria della Commissione adita ed entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso, della copia del ricorso notificato, insieme a copia dell’atto impugnato e dei documenti che si intendono produrre. Inoltre, la costituzione può anche avvenire a mezzo posta, mediante spedizione del ricorso in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.

Allo stesso modo, anche il soggetto al quale il ricorso è stato notificato deve costituirsi in giudizio per assumere la veste di parte del processo; e ciò, depositando entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso le proprie controdeduzioni.

Bisogna precisare che il termine per la costituzione della parte resistente non è però stabilito a pena d’inammissibilità, ed è quindi possibile la costituzione tardiva. Però il soggetto non costituito, in quanto non parte del processo, non può essere informato delle relative vicende.

 

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