Il giudice d’appello

art. 341 cpc → l’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte d’appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. In merito al giudice di pace, sono appellabili solo le decisioni le decisioni di cause con valore > € 1100 o quelle derivanti da rapporti conclusi secondo le modalità di cui art.1342 cc. Altrimenti solo appellabili solo per violazione norme sul procedimento e costituzionali o comunitarie o violazione dei principi regolatori della materia.

d.lgs 350/1998 → la trattazione collegiale è prevista solo dinanzi alla corte d’appello mentre è preferito che l’appello contro le sentenze del giudice di pace proposto dinanzi al tribunale sia trattato e deciso dal giudice monocratico. La competenza per gradi è inderogabile ma l’appello proposto al giudice incompetente ha effetto conservativo del diritto di impugnazione e consente il trasferimento al giudice competente.

La proposizione dell’appello

l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’art.163 per l’atto introduttivo del giudizio di primo grado. L’atto d’appello delimita l’ambito della cognizione del giudice del gravame rispetto a quello del giudice di primo grado sia perché l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate sia perché le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

L’avvertimento dev’essere dato all’appellato a pena di nullità nell’atto di citazione in appello e non potrà concernere la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto ma dovrà riferirsi alla decadenza dal diritto di proporre appello incidentale. I termini a comparire sono gli stessi del giudizio di primo grado e decorrono tra il giorno di citazione e quello della prima udienza di trattazione.

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