I giudici parlamentari

Retti dal principio dell’autodichia (per garantire l’autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali, per quanto riguarda l’attività interna da essi svolta) e dalla regola della non sindacabilità, da parte della giurisdizione ordinaria o amministrativa, degli atti emanati da tali organi.

II nuovo regolamento prevede 2 organi interni: il Consiglio di giurisdizione (competente delle controversie di primo grado) e la Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza (per l’appello).

Gli organi sono composti da deputati nominati dal presidente della Camera e il procedimento è simile a quello previsto per il giudizio amministrativo.

Organi simili sono previsti presso il Senato della Repubblica.

È stata esclusa la ricorribilità in Cassazione contro le sentenze dei giudici parlamentari ex art. 111 Cost, poiché trattandosi di giurisdizione domestica, sarebbe assente la terzietà del giudice, e non potrebbero tali organi essere considerati giudici speciali, se non in senso formalistico.

L’arbitrato

Dal 2000 utilizzabile anche nel settore della giustizia amministrativa. Infatti le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Problemi: giudice competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale. Dovrebbe essere competenza della Corte d’Appello, ma così si rischierebbedi derogare in tema di riparto delle giurisdizioni.

D’altra parte permangono incertezze sul tipo di situazioni soggettive cui può essere applicato l’arbitrato (es. risarcimento del danno). Per questo è auspicabile un intervento del legislatore.

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