I regolamenti possono essere considerati la cartina di tornasole delle relazioni interinali allo Stato, in quanto condizionano le relazioni non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra Governo e Parlamento. L’art. 64 co. 1, che ne costituisce la norma cardine, dice che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti . Tale norma garantisce l’autonomia sia del Parlamento sia di ciascuna delle due Camere rispetto all’altra, tutelando inoltre le minoranze, dato che con il regolamento parlamentare ciascuna Camera determina autonomamente le modalità di svolgimento dei propri lavori e disciplina i rapporti tra maggioranza e opposizione nell’esercizio delle sue funzioni.

I regolamenti contengono norme che garantiscono, oltre che l’autonomia e la continuità, anche la democraticità interna del Parlamento:

  • norme giuridiche sull’organizzazione interna delle due Camere.
  • norme sul comportamento dei loro membri.
  • norme sul comportamento degli estranei che vengono in contatto con le Camere.

I regolamenti si pongono allo stesso livello della legge, ma, essendo caratterizzati da un forte principio di competenza, non interferiscono con altre fonti e non possono essere sottoposti al controllo di legittimità dalla Corte costituzionale (insindacabilità) tranne che per le norme direttamente attuative di norme costituzionali.

 Gli attuali regolamenti:

  • sono entrati in vigore nel 1971, ispirati a un sistema politico e istituzionale caratterizzato da leggi elettorali di tipo proporzionale e dalla necessità di porre fine alla conventio ad excludendum della sinistra. A questo proposito concedono ampio rilievo all’opposizione, favorendo il confronto dialettico tra le Camere piuttosto che la sola imposizione della maggioranza, e modificano il sistema di voto da segreto a palese.
  • attraverso emendamenti e aggiornamenti hanno subito modificazioni fino alle revisione del 1997 (alla Camera) e del 1999 – 2000 (al Senato), indirizzate verso un’accentuazione del ruolo della maggioranza.

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