Accanto alla categoria dei regolamenti amministrativi del governo esistono nell’ ordinamento italiano altri tipi di regolamenti genericamente raggruppabili sotto l’etichetta di regolamenti degli organi costituzionali

La natura giuridica dei regolamenti parlamentari

Accanto alla categoria dei regolamenti amministrativi del governo esistono nell’ ordinamento italiano altri tipi di regolamenti genericamente raggruppabili sotto l’etichetta di regolamenti degli organi costituzionali

Il fondamento della potestà regolamentare di ciascuna Camera risiede in Italia, nell’articolo 64, della costituzione, il quale stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L’articolo 64 stabilisce una specifica condizione del suo esercizio: la necessità che il regolamento parlamentare sia approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Tale attribuzione è ribadita e specificato dall’articolo 72.

Sul problema della natura giuridica dei regolamenti parlamentari. Vi sono diverse tesi.

In primo luogo quella che nega la natura giuridica delle norme dei regolamenti parlamentari che si fonderebbero su un potere particolare, diverso dal diritto di sovranità statale e quindi sarebbero prive dei due caratteri propri delle norme giuridiche: le generalità e la novità.

Il non poter derogare a norme dell’ordinamento, non vuol dire che indirettamente i regolamenti non possono apportarvi delle modifiche e quindi avere il carattere della novità.

Quanto al rilievo circa una presunta mancanza di generalità delle norme di regolamenti parlamentari, esso è da respingere per quanto concerne le norme regolamentari di tipo organizzatorio, poiché ogni norma di organizzazione sembra essere, per sua natura generale. Lo stesso è da dirsi per le norme regolamentari attributive di diritti, potestà, facoltà, obblighi e status indipendentemente dai loro destinatari che possono essere i membri del Parlamento o le persone estranee alle camere, che con esse vengono in contatto stabilmente o occasionalmente, e che assistono le sedute o coloro che sono interrogati da una commissione. Tali soggetti, non sono in completo determinati dalle norme regolamentari bensì soltanto predeterminabili.

In secondo luogo, si intende accennare alle tesi che partendo dall’esatto presupposto della pluralità degli ordinamenti giuridici, affermano la giuridicità delle norme dei regolamenti parlamentari soltanto nell’ambito dell’ordinamento cui esse danno luogo, tali norme vengono perciò qualificate come norme interne.

Secondo la dottrina una parte di tali norme ha valore meramente interno.

Contro l’affermazione della dottrina che riguarda il valore interno di tutte le norme dei regolamenti parlamentari e stanno considerazioni di tipo formale e sostanziale.

Sotto il primo profilo: l’articolo 64 non definisce più come l’articolo 61 dello statuto Albertino, il regolamento parlamentare come regolamento interno; lo stesso articolo 64 non rimette più a ciascuna Camera la scelta delle modalità di approvazione del regolamento, ma stabilisce che esso deve essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

Sotto il secondo profilo è dato rinvenire un notevole numero di disposizioni dei regolamenti parlamentari che hanno efficacia all’esterno, nei confronti dell’ordinamento giuridico statale, o per il loro contenuto o per i destinatari.

Per quanto riguarda il contenuto vi sono delle disposizioni dei regolamenti che completano, attuano, e precisano norme costituzionali, che quindi sono strumentali per la formazione di un atto, per definizione esterno, quale la legge.

Per quanto riguarda i destinatari, il carattere esterno della disposizione del regolamento parlamentare, sembra sussistere quando essa sia destinata a valere nei confronti di soggetti diversi dal Parlamento, siano essi persone fisiche o giuridiche, o organi dello Stato.

Esempio: per quanto riguarda il regolamento della Camera come quello del Senato, ciascuna commissione parlamentare ha facoltà di chiedere che i ministri competenti dispongano l’intervento dei dirigenti preposti al settore della pubblica amministrazione e ad enti pubblici che con ordinamenti autonomi forniscano chiarimenti su questioni di amministrazione in rapporto alla materia di loro competenza.

Vi sono altri casi nei quali destinatari delle norme di regolamenti parlamentari sono soggetti diversi dai membri del Parlamento, e a proposito delle commissioni monoCamerale di inchiesta.

Nel primo caso la norma di cui alla richiamata disposizione, stabilendo che l’ufficio di presidenza decide in via definitiva i ricorsi che tengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica di dipendenti della Camera e del Senato, esclude per questi soggetti la possibilità della tutela giurisdizionale. Va precisato che la recente riforma dell’articolo 12 del regolamento della Camera ha introdotto altre norme destinate a produrre effetti incisivi, nei confronti persino di soggetti estranei all’apparato delle camere. Questi ultimi svolgono attività strumentali all’esercizio della funzione parlamentare.

Nel secondo caso il silenzio dei regolamenti parlamentari riguardo i regolamenti delle commissioni d’inchiesta, ha fatto ipotizzare che le norme per esse stabilite dai regolamenti parlamentari si applicano quanto meno, per ciò che attiene alla validità delle sedute delle deliberazioni, alle commissioni d’inchiesta

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