Le prerogative parlamentari

Con l’espressione prerogative parlamentari si fa riferimento agli istituti , che mirano a salvaguardare il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari. Pertanto le prerogative non sono privilegi dei singoli, ma garanzie dell’indipendenza del Parlamento. In particolare, esse dovrebbero servire a tutelare la libertà di opinione dei parlamentari, che sta alla base di un corretto svolgimento della vita parlamentare.

L’art.68 prevede due istituti: l’insindacabilità (in qualsiasi sede – penale, civile, disciplinare – per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari) e l’immunità parlamentare (in virtù della quale il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, né a limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazione senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza).

Nell’ambito delle prerogative parlamentari, è importante il nesso funzionale che consiste nel fatto che la prerogativa in questione copre il parlamentare tutte le volte che le opinioni espresse e i voti dati siano ricollegabili all’esercizio della funzione di parlamentare.

 

Gli interna corporis

Le prerogative dei parlamentari si fondano sull’esigenza di garantire l’autonomia e l’indipendenza costituzionale delle Camere, evitando i condizionamenti da parte di altri poteri. Ogni Camera è quindi dotata di autonomia normativa per quanto riguarda la disciplina delle proprie attività e della propria organizzazione, di autonomia contabile, per la gestione del proprio bilancio, e di autodichia, ossia della giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda i ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i dipendenti. La medesima esigenza sta alla base pure del principio d’insindacabilità degli interna corporis acta, che consiste nella sottrazione a qualsiasi controllo esterno degli atti e dei procedimenti che si svolgono all’interno delle assemblee parlamentari.

Le funzioni del Parlamento

La funzione legislativa

L’art. 70 Cost. attribuisce l’esercizio della funzione legislativa collettivamente alle due camere ma in determinati casi, in deroga a ciò, agli art. 76 e 77 Cost. si prevede che il governo possa porre in essere decreti aventi forza di legge ordinaria attraverso pur sempre un controllo parlamentare ex ante o ex post.

E’ noto che il potere legislativo è identificato con il Parlamento, ed infatti l’ art. 70 Cost. afferma che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Le leggi ordinarie emanate dal Parlamento, nella gerarchia delle fonti, sono subordinate solo alle leggi costituzionali (e quindi esse come tali sono inidonee a riformare la Costituzione, anche se è lo stesso Parlamento a potere modificare la Costituzione con opportuno procedimento distinto da quello di emanazione delle leggi ordinarie). In ogni caso ha dunque anche la c.d. competenza delle competenze ed è detto allora organo sovrano. Ne consegue che deroghe alla competenza legislativa del Parlamento possono essere previste solo da leggi costituzionali.

Importante è anche l’uso che il Governo può fare della questione di fiducia al Parlamento, in genere si tratta di una minaccia di dimissioni fatta per fare approvare un articolo di un disegno di legge. Come strumento di pressione sono stati sollevati dubbi sulla sua legittimità, ma dalla costituzione non emerge alcun elemento per la sua inammissibilità.

 

 

 

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