– Controlli interni: Il controllo sugli impegni di spesa di natura contabile – che le norme qualificano come controllo di legalità della spesa – è svolto tanto dagli Uffici centrali del bilancio, quanto dalle ragionerie provinciali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. A questo tipo di controllo interno si è aggiunto anche il controllo sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dalle iniziative legislative dei ministri (disegni di legge e schemi di decreti legislativi), prima che esse vengano approvate dal Consiglio dei ministri.

Nei compiti di controllo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato rientrano diverse attività:

– controlli interni di natura contabile, tra cui soprattutto il controllo sugli impegni di spesa,

– controlli sugli andamenti di finanza pubblica in rapporto alle decisioni di politica economica e finanziaria del governo, la ragioneria verifica l’evoluzione della spesa e i flussi di cassa

– valutazione economica delle attività e dei servizi prodotti dalle amministrazioni. La ragioneria effettua la rilevazione dei costi sostenuti dalle amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni, attraverso un ”sistema di contabilità economica”(art. 10, d.lgs. n. 279/1997) che collega tutte le amministrazioni al Ministero dell’economia e delle finanze.

– Controlli esterni: svolti dalla CdC (preventivo di legittimità sugli atti del Gov. – successivo sulla gestione del bilancio dello Stato)

L’art. 3, legge n. 20/1994, individua espressamente le categorie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità. Tra questi rientrano:

– gli atti amministrativi generali,

– gli atti di programmazione che importano spesa

– i provvedimenti emanati previa deliberazione del Consiglio dei ministri

– gli atti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno ad oggetto le direttive generali per l’indirizzo e lo svolgimento dell’azione amministrativa,

– i provvedimenti dei comitati interministeriali aventi ad oggetto il riparto o l’assegnazione di fondi

– i decreti che approvano i contratti attivi e quelli di appalto d’opera se d’importo superiore al valore stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi.

Sono espressamente esclusi dal controllo preventivo gli atti e i provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria – gli atti approvati tramite conferenza decisoria.

Il procedimento di controllo è soggetto a silenzio assenso. Si deve concludere entro sessanta giorni dalla ricezione dell’atto, altrimenti questo diviene automaticamente esecutivo. Il termine resta sospeso, per non più di trenta giorni, ove la Corte abbia formulato richieste istruttorie.

Riscontrato il giudizio negativo della Corte, il ministro può chiedere al Consiglio dei ministri di deliberare che l’atto ”debba aver corso” e che sia ammesso, perciò, a ”visto con riserva”. Di ciò, la Corte dà comunicazione al Parlamento, affinché questo conosca le ragioni che hanno determinato il governo ad introdurre l’atto nell’ordinamento, malgrado il diverso avviso espresso dalla Corte sulla sua legittimità.

Nel controllo successivo sulla gestione di bilancio, il giudizio pronunciato dalla Corte è ”di parificazione”, in base alla concordanza fra le risultanze del rendiconto generale dello Stato – presentato dal governo alla Corte entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di chiusura della gestione – e la legge di bilancio (con le scritture tenute dalla Corte).

L’esame del rendiconto presenta caratteri misti, tipici, in parte, della valutazione delle politiche pubbliche e, in parte, del controllo su attività e gestioni. Alla relativa decisione è allegata una relazione, che contiene analisi e valutazioni sullo stato di applicazione della legislazione nei diversi settori d’intervento dell’amministrazione, nonché sull’attuazione delle politiche pubbliche perseguite dal governo, in rapporto alle risorse che il Parlamento ha messo a sua disposizione con la legge di bilancio. La decisione e la relazione sono inviate al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

L’art. 13, testo unico n. 1214/1934, prevede una funzione di ”vigilanza” della Corte dei conti sulla ”riscossione delle pubbliche entrate”. I risultati del controllo vengono riferiti in un capitolo dell’annuale relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato.

 

 

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