Come detto, i contratti di diritto privato delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente preceduti da atti amministrativi: il contratto, infatti, di regola consegue agli atti amministrativi con i quali si decide di addivenire al contratto e di scegliere il contraente. Dato che tali atti amministrativi possono essere invalidi, si pone il problema delle eventuali conseguenze per i contratti in questione. Esclusa la soluzione secondo la quale la validità dei contratti in questione andrebbe verificata senza tener conto degli atti retti dal diritto amministrativo, la tesi prevalente è quella della caducazione degli effetti del contratto. Se si accoglie questa tesi, essendo considerato l’atto amministrativo il presupposto necessario del contratto, il venir meno del primo produce simultaneamente il venire meno dell’atto consequenziale costituito dal contratto.

Quanto detto, pur valendo per gli accordi sostitutivi, non si estende a quelli integrativi, nei quali, al contrario, è il provvedimento amministrativo che deve uniformarsi all’accordo cui fa seguito

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