A ciascuna forma di invalidità-illegittimità corrisponde una misura specifica: l’ annullamento per gli atti annullabili e la dichiarazione di nullità per gli atti nulli.

Il potere di annullamento è dato al giudice amministrativo, all’ autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi e all’ autorità che ha emanato l’ atto in sede di riesame; la declaratoria di nullità, invece, compete al giudice ordinario. Questa singolare ripartizione si spiega con il fatto che gli stati patologici del provvedimento amministrativo sono legati a differenti situazioni soggettive del privato (situazioni che, a loro volta, condizionano la giurisdizione); sicché, l’ atto nullo è correlato ad un diritto soggettivo, mentre quello annullabile ad un interesse legittimo.

Occorre specificare, però, che il quadro sopra illustrato è stato in parte modificato dalla disposizione contenuta nell’ art. 21 septies L. 241/90, il quale, infatti, stabilisce che nel caso in cui ci si trovi di fronte a questioni concernenti la nullità di provvedimenti amministrativi, in violazione o elusione del giudicato, queste saranno di competenza del giudice amministrativo: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in tal caso, si giustifica in considerazione del fatto che, in presenza di una violazione o elusione del giudicato, persiste l’ inadempimento dell’ amministrazione; e la relativa controversia rientra tra le competenze del giudice dell’ ottemperanza (che è il giudice amministrativo).

Tuttavia, al di fuori del caso sopraindicato, non è neppure certo che nelle altre ipotesi di nullità la giurisdizione spetti sempre al giudice ordinario: lo sarà quando il privato interessato vanta un diritto soggettivo, che il provvedimento amministrativo nullo pone in contestazione. Viceversa, quando di fronte all’ atto nullo il privato vanta solo un interesse legittimo (l’ interesse, ad es., ad ottenere una sovvenzione), la competenza a decidere spetterà al giudice amministrativo.

Quanto detto trova oggi conferma nel fatto che il criterio utilizzato per individuare il giudice competente, che un tempo si fondava sul tipo di invalidità che si intendeva denunciare (annullabilità o nullità), è stato sostituito dal criterio che si basa sulla situazione soggettiva in gioco: in altri termini, nel caso in cui si tratti di un diritto soggettivo si farà ricorso al giudice ordinario, mentre nel caso in cui in gioco ci sia un interesse legittimo, la competenza ricadrà sul giudice amministrativo.

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