Occorre preventivamente chiarire il significato di tre concetti:

  • si definisce perfetto l’atto conclusivo di un procedimento;
  • si definisce efficace l’atto produttivo degli effetti giuridici che è astrattamente in grado di determinare. Come detto, qualora l’atto perfetto non sia anche efficace, risulta necessaria la c.d. fase integrativa dell’efficacia;
  • si definisce valido l’atto conforme al parametro normativo, costituito da regole e da principi.

L’efficacia e la validità di un atto sono requisiti di per sé reciprocamente indipendenti: un atto efficace, infatti, non necessariamente è anche valido. In linea di massima, comunque, l’ordinamento cerca di evitare che un atto invalido sia anche efficace e a tal fine:

  • prevede varie ipotesi di eliminazione di atti invalidi ma efficaci;
  • cerca di impedire, ancor prima, che un atto invalido possa acquistare efficacia.

Occorre tuttavia sottolineare che la validità può essere affermata (o negata) soltanto con una pronuncia definitiva di un giudice, ossia con una sentenza passata in giudicato

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