Oltre alla grande tradizione comunale l’Italia fu terra di regni, anche lo stesso stato-pontificio. Il regnum per antonomasia era però quello della Sicilia fondato dal papa nel 1130 conferendolo ai normanni e unitario fino al trauma dei famosi Vespri siciliani. Alla vigilia della conquista dei Normanni il mezzogiorno era una terra ricca e vivace economicamente; mediante il contratto del “pastinato”(nome di un attrezzo per rivoltare la terra) migliorò anche la situazione fondiaria.

Il conte di Sicilia, Ruggero , liberatosi dai saraceni, dovette conquistarselo il regno e riconoscere ampie autonomie alle città come Bari e Napoli; ogni città entrò a far parte dello Stato normanno con modalità diverse. Ci fu un processo di feudalizzazione anche qui; chi riceveva 5 moggia di terra e 5 villani era obbligato in cambio al servizio militare per il re. Il territorio feudalizzato non era più del 20-30% del totale. Grande importanza per la corona ebbe la legazia apostolica, poi detta anche regia monarchia di Sicilia: compenso della guerra giusta, contro i saraceni. In forza di quel privilegio papale, il conte e poi il re, si reputò inviato del papa in Sicilia a sovrintendere alla riorganizzazione della chiesa latina, annientata dallo scisma del 1054.

Le “assise”, un codice di norme con denominazione tipicamente normanna emanate dal re ad ariano nel 1140, mostrarono subito la decisa volontà di governo dei normanni e la loro alta, dotta, concezione dell’ufficio regio. Il re governava col suo Consistorium e una serie di officiales republicae (iudices) che tutelavano i diritti del re (regalie) e i bona publica. Ai massimi vertici dello Stato normanno troviamo un’organizzazione complessa degli uffici:

  1. un gran cancelliere e il logotheta per gli atti rilasciati e la custodia del regio sigillo
  2. un ammiraglio con competenze militari.

Riguardo invece l’apparato pubblico territoriale nuova l’istituzione dei “giustizieri” in ogni provincia con competenza per la giustizia penale maggiore estesa anche nelle aree feudali, cui presto si affiancarono i “camerari”per la gestione del demanio e il prelievo fiscale anche delle terre feudali. Fondamentale fu la distinzione tra :

  1. feudi quaternari, iscritti cioè in registri reali; comprendevano feudi concessi dal re
  2. feudi non quaternari, quelli trasmessi ereditariamente.

Parlando delle città c’è da dire che con Federico II, si abolirono i podestà, i consoli e i rettori.

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