Il Codice non detta una disciplina articolata ed organica per gli atti che sono espressione della volontà di una sola parte (atti unilaterali), tuttavia, contiene una norma di rinvio, l’art. 1324, con cui si dispone che agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale si applicano le norme che regolano i contratti. Perché questo avvenga occorrono due condizioni:

  • che non sussistano, per singoli atti o categorie di atti, diverse disposizioni di legge (es. assegno, cambiale, promessa unilaterale).
  • che le norme sui contratti siano compatibili con l’atto unilaterale.

L’art. 1324 disciplina gli atti unilaterali, ma la categoria a cui si riferisce è più ristretta, perché concerne solo le dichiarazioni recettizie, ovvero quelle che producono effetto solo dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinate (art. 1334).

Risulta quindi opportuno procedere per classificazioni:

  • atti unilaterali aventi contenuto non patrimoniale.

A tale categoria si ascrivono principalmente i negozi familiari (es. promessa di matrimonio art. 79, atto di opposizione al matrimonio art. 102, atto di adozione, riconoscimento del figlio naturale art. 250).

  • atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale

A tale categoria si ascrivono sia negozi familiari (es. costituzione unilaterale del fondo patrimoniale art. 167, accettazione/rinuncia all’eredità, accettazione/rinuncia di esecutore testamentario art. 702) sia negozi relativi ai beni (rinuncia abdicativa, adempimento art. 1176, costituzione in mora, offerta/accettazione contrattuale, revoca dello stipulante art. 1411, dichiarazione di nomina art. 1402, consegna art. 1477, revoca/rinunzia del mandato).

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