La disciplina del contratto in generale vale anche per gli atti unilaterali, in quanto compatibile.
L’art. 1324 c.c. stabilisce che: “ Salvo diverse disposizione di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale”. Sono applicabili le regole sull’interpretazione del contratto a meno che non si faccia riferimento al comportamento della controparte o al rapporto tra le prestazioni. È applicabile la disciplina della forma che è libera salvo che essa non sia prescritta dalla legge o non risponda ad una forma convenzionale. Se l’atto unilaterale è collegato con un contratto che stabilisce determinati oneri di forma, l’atto unilaterale deve uniformarsi alla forma convenuta. È applicabile la disciplina dei requisiti, quella della nullità e dell’annullabilità. La giurisprudenza esclude che la disciplina del contratto sia estensibile anche agli atti giuridici in senso stretto, in quanto ciò che si rende applicabile è la norma sostanziale, non quella che attiene a profili processuali. Quanto agli effetti, il codice dispone all’art. 1334, che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.