Secondo l’art. 1173, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito sono:

  1. le promesse unilaterali.
  2. i titoli di credito.
  3. la gestione di affari.
  4. il pagamento dell’indebito.
  5. l’arricchimento senza causa.

Nel linguaggio giuridico il termine promessa indica una manifestazione di volontà che, avendo valore giuridico, risulta vincolante per il dichiarante.

Tra i vari tipi di promesse:

  • alcune impegnano soltanto il dichiarante (promittente), rendendolo debitore della prestazione al destinatario della promessa (promissario).
  • altre acquistano rilievo giuridico solo quando si incontrano con la promessa del destinatario, e vincolano entrambe le parti.

Le promesse del primo tipo, ovvero quelle che impegnano soltanto il dichiarante, si denominano promesse unilaterali, perché sono appunto negozi giuridici unilaterali, che creano obblighi solo a carico del promittente. A differenza dei tipi di contratto, che possono essere in numero indefinito (art. 1322), le promesse sono tipiche e tassative (art. 1987) e quindi sono vincolanti solo nei casi ammessi dalla legge. Le promesse unilaterali sono profondamente diverse dalla fattispecie del contratto che crea obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333): esso rappresenta semplicemente un tipo particolare di contratto, in cui l’accettazione non è prevista, ma resta comunque un contratto.

Il motivo della tipicità delle promesse unilaterali è duplice:

  • l’ordinamento vuole tutelare il promittente, quindi, per evitare che le promesse si risolvano in un rischioso strumento di assunzione di obblighi, dispone che esse si possano fare solo nei tipi espressamente regolati.
  • l’ordinamento vede con sfavore gli atti a titolo gratuito, quindi la promessa deve essere fondata su una causa lecita e degna di tutela.

Nelle promesse unilaterali si verifica il fenomeno dell’astrazione processuale della causa (art. 1988): chi ha ricevuto la promessa non deve dimostrare in giudizio la sussistenza del rapporto sottostante (rapporto fondamentale) dal quale la promessa è sorta. Al contrario spetta al debitore promittente dimostrare la nullità di tale rapporto. Viene quindi invertito l’onere della prova, in quanto non si deve dimostrare l’esistenza di un rapporto, quanto piuttosto la sua non sussistenza.

Le promesse unilaterali più rilevanti sono i titoli di credito, usati nella prassi come mezzi di pagamento (es. cambiali, assegni, polizze) e come titoli rappresentativi di merci.

Promessa al pubblico

Tra le promesse unilaterali troviamo la promessa al pubblico. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato nella promessa non appena questa viene resa pubblica (art. 1989 co. 1). La promessa al pubblico, quindi, non deve essere confusa con l’offerta al pubblico, che, al contrario diventa vincolante solo in conseguenza dell’accettazione dell’oblato.

Se alla promessa non è apposto un termine, il vincolo del promittente cessa qualora entro un anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista dalla promessa (art. 1989 co. 2). Essendo vincolante non appena resa pubblica, la promessa può essere revocata solo nelle stesse forme in cui è stata fatta o in forme equivalenti, e solo se vi è una giusta causa.

Promessa di pagamento e ricognizione di debito (endiadi)

La promessa di pagamento consiste in una dichiarazione di volontà, che trova la sua causa nel rapporto preesistente in base al quale il promittente aveva assunto l’obbligazione di pagare nei confronti del promissario. Se il rapporto preesistente è nominato la promessa si dice titolata, altrimenti si dice pura.

La ricognizione del debito è una dichiarazione con cui si conferma una situazione giuridica preesistente e se ne fornisce la prova. Con il negozio di ricognizione le parti possono non soltanto limitarsi a riconoscere una situazione preesistente (ricognizione di debito), ma possono anche definire un regolamento attuale di interessi, funzionalmente collegato con un altro precedente.

Sia la promessa di pagamento sia la ricognizione di debito, comunque, non sono fonti di obbligazioni, perché presuppongono l’esistenza di un altro rapporto fondamentale (causale) che giustifica il rapporto obbligatorio.

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