I regolamenti

Anche i regolamenti sono fonti del diritto.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e spetta alle regioni in ogni altra materia. Sono norme emanate non per disciplinare la materia con obblighi o diritti, ma ne disciplinano soltanto l’organizzazione dell’esercizio e per questo hanno un valore subordinato alla legge e infatti non possono contenere norme contrarie a disposizioni di leggi.

I regolamenti si distinguono da atti e provvedimenti un quanto i primi sono espressione di potestà normativa, i secondi di potestà amministrativa

Gli usi

Gli usi sono fonti fatto perché espressivi di comportamenti e situazioni a cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica.

Essi non si creano come la legge da una diretta volontà parlamentare, ma in maniera spontanea ed automatica ogni qualvolta la legge non dica nulla in materia e per questo si tratta di diritto non scritto.

Circa i requisiti si ritiene che affinché si possa configurare un uso debbano ricorrere due requisiti:

– è necessario che ci sia una costante e uniforme ripetizione di un certo comportamento

– e che ci sia la consapevolezza da parte del soggetto di prestare osservanza ad un precetto giuridico. Senza quest’ultimo requisito non siamo in presenza di usi ma di prassi!

Si possono distinguere gli usi in:

secundum legem quando è la tessa legge a rinviare all’uso. Tipico esempio si ha negli atti di vendita dove l’art. 1510 c.c. detta specifiche regole per la consegna della cosa specificando che tali regole operano solo in mancanza di patto o uso contrario. Vediamo quindi che è la stessa legge a rinviare agli usi

praeter legem se riguardano materie non regolate dalla legge o da regolamenti

contra legem quando l’uso è contrario alla legge. Va ricordato che in questi casi prevale la legge in quanto l’uso è gerarchicamente subordinato alla legge e quindi non può mai operare contro questa.

Come abbiamo detto l’uso è una fonte fatto e quindi non è scritta, ne deriva il problema di come provarne l’esistenza. A tal fine operano specifiche raccolte ufficiali di usi, come quelle del Ministero dell’Industria per gli usi generali e quelle delle Camere di commercio per gli usi locali. L’art. 9 delle pre-leggi afferma che gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali si presumono esistenti fino a prova contraria.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento