Art. 1,1 codice navale: in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
Alle fonti indicate nell’art. 1 codice navale devono essere aggiunte:
–Â le fonti di grado costituzionale
– leggi e regolamenti regionali
– le convenzioni internazionali: rese esecutive con legge ordinaria
– le fonti comunitarie
Non risentono del carattere di autonomia del diritto della navigazione:
–Â le fonti costituzionali
–Â le fonti comunitarie