Art. 1,1 codice navale: in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.

Alle fonti indicate nell’art. 1 codice navale devono essere aggiunte:

– le fonti di grado costituzionale

– leggi e regolamenti regionali

– le convenzioni  internazionali: rese esecutive con legge ordinaria

– le fonti comunitarie

Non risentono del carattere di autonomia del diritto della navigazione:

– le fonti costituzionali

– le fonti comunitarie

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