Il codice tedesco (B.G.B.) del 1900

In Germania la ricezione del diritto romano fu più larga e penetrante che altrove. La scuola storica di Savigny, approfondì l’indagine sul diritto romano classico, considerato un sistema giuridico di valore eterno, suscettibile di essere adottato come diritto vigente. Si spiega così la grande importanza della Scuola pandettistica tedesca. Questa elevata scienza usava procedimenti logici e scientifici generalmente astratti, ma dimenticava spesso la realtà storica, gli interessi in gioco, le finalità morali e sociali delle norme, fino a dar luogo alle esperienze successive del formalismo giuridico. Alla giurisprudenza dei concetti doveva contrapporsi la giurisprudenza degli interessi, che da Jhering in poi era diretta a cogliere i reali interessi da tutelare, e lo scopo effettivo della regola giuridica. Verso la metà dell’800 si erano sviluppate in Germania le prime istanze che si concretizzarono nell’elaborazione di un codice civile tedesco. Il B.G.B. è un codice assai tradizionale e conservatore, di maturo capitalismo, che tenta di superare l’individualismo settecentesco. Il B.G.B. presenta una singolare parte generale, diretta a disciplinare gli istituti giuridici più elementari (fra cui anche il concetto di negozio giuridico). Il B.G.B. è rimasto sostanzialmente fedele alla pandettistica nonostante le vivaci critiche espresse da Gierke, che faceva invece valere le tradizioni giuridiche di origine germanica. Il codice tedesco ha influenzato molte codificazioni successive, fra cui il codice civile greco e quello giapponese.

Il codice civile svizzero del 1912

Dopo la rivoluzione francese, anche in svizzera cominciò a discutersi l’idea di una codificazione unitaria. I primi esempi di codici furono nella Svizzera tedesca il codice bernese (che si basava sull’antico diritto bernese e sul codice austriaco), e nel cantone di Zurigo il codice zurighese (basato sulle dottrine tedesche della pandettistica). Successivamente si ebbe un movimento per l’unificazione giuridica che produsse il codice delle obbligazioni del 1881 e il codice civile del 1907. Il codice svizzero realizzò un’ottima fusione fra diritto comune e diritti locali, lasciando appositamente incomplete molte disposizioni per dare spazio al giudice di completarle in relazione al caso concreto. Con tale norma si attribuisce al giudice un potere e norme, simile a quello dei sistemi di common law, impensabile negli altri ordinamenti giuridici basati sul principio di legalità. Il codice svizzero fu recepito quasi invariato in quello turco del 1926.

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