Nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, si cominciò a sentire in Italia l’esigenza di riformare il codice, fu così emanata nel 1923 la legge che delegava al Governo la facoltà di modificare i codici esistenti. Si creò dunque la Commissione reale che predispose i progetti preliminari dei primi tre libri del codice (famiglia, successioni, proprietà). Negli altri libri, quarto e quinto, si rese uniforme la disciplina civile e quella commerciale, nel libro sesto si delinearono gli istituiti relativi alla tutela dei diritti. Il codice civile del ’42 visualizza una società che aveva evidenziato la gravità dei conflitti sociali, e nella quale l’individuo doveva essere calato per vivere e svolgere la propria attività in rapporto con i terzi. In questo quadro si comprende la nuova disciplina del codice sulle associazioni non riconosciute, sulla tutela dell’affidamento, sulla tutela del contraente più debole. Si comprende la dequalificazione degli istituti della proprietà e dei diritti reali, l’impresa ed il lavoro. Il nostro codice civile infine, non è stato recepito né totalmente né parzialmente all’estero, ma ha influenzato la regolamentazione di vari istituti di alcuni codici successivi, come quello del Perù, del Portogallo e dell’Olanda. Riguardo all’ideologia fascista, è più che evidente che oramai ogni accenno sia stato eliminato con la caduta del regime.

Validità attuale del codice civile del 1942

Molto complesso è il giudizio sulla validità attuale di questo codice civile. Nonostante una valutazione generalmente lusinghiera e favorevole del suo mantenimento, non si arresta il fenomeno per il quale le leggi speciali successivamente emanate finiscono per insidiare la posizione di centralità nell’ordinamento del codice. Se il codice del ’42 può essere considerato ancora utile, ciò si deve anche al concorso di due importanti fattori: da un lato la riforma del diritto di famiglia del 1975, dall’altro la rilettura a cui il codice ha dovuto sottoporsi alla luce dei nuovi principi affermati dalla Costituzione del ’48. È il caso di affermare che il diritto civile vivente si differenzia notevolmente dalle norme del codice come esse furono presentate. La nuova interpretazione della maggior parte delle norme alla luce dei valori fondamentali della Costituzione costituiscono i principali fattori per i quali può darsi un complessivo giudizio positivo al mantenimento dell’attuale codice civile. Ciò non deve tuttavia far pensare, che non siano necessarie varie modifiche di alcune materie.

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