La disciplina sin qui esaminata è stata dettata per le società di capitali e gli Enti commerciali residenti; ed è anche integralmente estesa alle società commerciali di persone (s.n.c. e s.a.s.). La disciplina è anche applicabile alle imprese individuali, ma con alcune deroghe, giustificate dal fatto che nell’impresa individuale non possono esser considerati tutti i redditi come redditi d’impresa. Quindi emerge l’esigenza di individuare quei beni che devono considerarsi soggetti al regime dei beni d’impresa.

In merito, la legge prevede che sono beni relativi all’impresa, i beni-merce, i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e infine i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto ai sensi dell’art. 2217 ce. In poche parole viene attribuita rilevanza fiscale all’eventuale destinazione all’impresa di beni provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore. Inoltre possiamo citare altre regole particolari che riguardano l’imprenditore individuale:

  • Le spese relative ai beni adibiti all’esercizio dell’impresa, all’uso familiare o personale dell’imprenditore sono deducibili o ammortizzabili per il 50% del loro ammontare;
  • Sono indeducibili le somme erogate a titolo di compenso per il lavoro prestato dall’imprenditore medesimo, dal coniuge, dai figli (se minorenni) e dai partecipanti all’impresa familiare;

• Infine è riservato un particolare regime alle plusvalenze eventualmente realizzate a seguito di cessione dell’azienda. Per esse, è infatti riconosciuta all’imprenditore la possibilità di optare per la cd. tassazione separata.

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