Il reddito dominicale

Il reddito dei terreni si distingue in: reddito dominicale (esso è imputato al possessore del fondo, a titolo di proprietà o di altro diritto reale). Può variare, in aumento o in diminuzione, per effetto di certi eventi, es. diminuzione della capacità produttiva del terreno. Tutte queste variazioni vanno comunicate all’Agenzia del territorio entro 31/01 dell’anno successivo. Se non coltivi il fondo, rimane il reddito dominicale, ma ne è ridotto l’imponibile del 30%) e reddito dei terreni. La distinzione è fatta perchè sui terreni può esser svolta attività agricola e quindi c’è necessità di distinguere il reddito derivante dal semplice possesso dell’immobile (reddito dominicale) da quello proveniente dall’esercizio della predetta attività, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (reddito agrario).

Il reddito agrario

Esso è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni (imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso). Il reddito deriva dall’esercizio di un’attività agricola, propria o con l’opera di terzi (se quest’ultima è svolta direttamente dal possessore del fondo, il reddito agrario è imputato a questi, mentre se il terreno è dato in affitto per usi agricoli è imputato all’affittuario). Ex 32 2° TUIR sono qualificate come attività agricole:

a) la coltivazione del terreno e la silvicoltura;

b) allevamento di animali;

c) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco (deve però sussistere un particolare collegamento col terreno) o dell’allevamento.

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