I redditi fondiari

La categoria dei redditi fondiari comprende i redditi che derivano da fonte immobiliare. Questa categoria si caratterizza per il fatto che tutti i relativi redditi vengono determinati su base catastale, ossia oggetto di tassazione è il reddito medio che l’immobile può astrattamente produrre, anzichĂ© quello che effettivamente il contribuente percepisce annualmente. Detto questo, rientrano nella categoria dei redditi fondiari, i redditi dei terreni e fabbricati che si trovano nel territorio dello Stato, in quanto essi devono essere iscritti in catasto (mentre rientrano nella categoria dei redditi diversi quelli derivanti da beni immobili che si trovano all’estero). Rimangono estranei alla categoria dei redditi fondiari quelli che non vengono determinati su base catastale, in quanto derivanti da utilizzi dei beni immobili diversi dalla loro ordinaria destinazione (come nel caso dell’affitto dei terreni per usi non agricoli). In poche parole, possiamo dire che i redditi fondiari si suddividono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

Il reddito dominicale dei terreni

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ricavabile dal terreno attraverso l’esercizio delle attivitĂ  agricole. PiĂą precisamente, la parte dominicale del reddito consiste in quella parte di reddito riferibile alla fertilitĂ  propria della terra ed ai capitali fissi in essa investiti. La differenza tra reddito dominicale e quello agrario è imposta dalla possibile diversitĂ  dei soggetti ai quali fanno capo rispettivamente la titolaritĂ  del fondo e quella dell’attivitĂ  agricola. Di conseguenza, il reddito dominicale è imputato al titolare del diritto di proprietĂ  o altro diritto reale sul fondo, mentre il reddito agrario concorre a determinare il reddito dell’affittuario nei casi di conduzione in affitto.

Il reddito agrario

Il reddito agrario è il reddito dell’imprenditore agricolo, il quale può essere o il proprietario del terreno o l’affittuario del fondo. Il problema che si pone in questo ambito è quello dell’identificazione delle attivitĂ  agricole. In merito, il legislatore tributario ha disposto che sono considerate attivitĂ  agricole fondamentali, l’attivitĂ  della coltivazione del fondo e della silvicoltura. Inoltre ha riconosciuto la natura di attivitĂ  agricola fondamentale anche ad ogni attivitĂ  diretta alla produzione di vegetali mediante strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno. Per quanto riguarda, invece l’allevamento di animali, bisogna dire che non si configura un reddito agrario per le attivitĂ  di allevamento di animali in acque interne o marine, a causa delle caratteristiche proprie del sistema catastale. Il legislatore stabilisce che l’allevamento di animali ha natura di attivitĂ  agricola quando venga fatto con mangimi ottenibili per almeno ¼  dal terreno. Infine, per quanto concerne le attivitĂ  connesse, dal punto di vista fiscale non è considerata attivitĂ  agricola l’attivitĂ  di agriturismo (è considerata fiscalmente un’attivitĂ  d’impresa commerciale); mentre per le attivitĂ  di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del fondo, il legislatore ha precisato che esse hanno natura agricola, quando abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali.

Il reddito dei fabbricati

Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ricovobile dalle unitĂ  immobiliari urbane, ossia ricavabili da tutti i fabbricati e dalle altre costruzioni stabili. L’espressione “urbana” non vuole identificare una particolare collocazione dell’immobile, bensì serve a distinguere i fabbricati dalle costruzioni rurali che concorrono a determinare il reddito dominicale dei terreni sui quali sorgono, e di conseguenza non producono alcun reddito da fabbricati. La nozione del “fabbricato” è molto piĂą ampia a quella del semplice edificio, in quanto rientrano in questa nozione tutte le costruzioni stabili che siano suscettibili di dare un reddito autonomo (impianti sportivi, i capannoni, ecc.).

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