La legge tributaria è molto attenta a tutte quelle operazioni compiute dalle società e che vengono dal legislatore qualificate come straordinarie (passaggio dall’impresa individuale a quella societaria, trasformazioni, fusioni, ecc.). In questo ambito, sono previste nel nostro ordinamento norme dirette a limitare la possibilità che attraverso operazioni infragruppo, vengano trasferiti a società estere (e quindi sottratti all’imposizione in Italia) redditi prodotti in Italia.

Innanzitutto, vige il principio generale per il quale i componenti reddituali derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano l’impresa residente, sono valutati in base al valore nominale dei beni ceduti e dei servizi prestati. Ciò significa che nelle operazioni infragruppo con società estere di uno stesso gruppo, l’Amministrazione finanziaria può sindacare la congruità dei corrispettivi delle operazioni sia attive che passive, e sostituirvi il valore nominale dei beni e servizi negoziati.

Poi, regole particolari sono stabilite per i casi in cui un soggetto residente in Italia detenga il controllo di una impresa, di una società o di un altro Ente situato in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata. In merito si parla delle CFC {Controlied Foreign Componies), nei cui confronti è previsto che il reddito dell’impresa, società o Ente straniero è direttamente imputato ai soggetti residenti in Italia proporzionalmente alle relative quote di partecipazione. In pratica, in questi casi viene applicato il principio di trasparenza.

Però, è possibile evitare di essere sottoposti a questa disciplina se i soggetti interessati dimostrano, o che la società estera svolge una effettiva attività commerciale, come sua attività principale, o che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata. Una disciplina analoga è prevista anche per i rapporti con imprese estere soltanto collegate, e anch’esse residenti in Paesi con fiscalità privilegiata.

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