Residenza: per la norma tributaria sono residenti i soggetti che si trovano per un ragionevole lasso di tempo in un collegamento stabile col territorio statale (determinato o da una scelta di carattere formale come es. iscrizione all’anagrafe ovvero dalla constatazione in fatto della sussistenza dei presupposti per attribuire secondo le regole civilistiche un domicilio cioè la sede principale degli affari/interessi o una residenza cioè una dimora abituale in un certo luogo, connessa alla permanenza in tal luogo e all’intenzione di abitarvi stabilmente. Quindi le risultanze anagrafiche non sono superabili dalla prova contraria del contribuente (che dimostri la natura solo formale dell’iscrizione) tuttavia la non residenza/domicilio può esser anche verificata secondo le norme civilistiche. Oggi però, per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi delle popolazioni residenti ed emigrati in Stati non rientranti nella “white list” (curata da Ministero finanze, è prevista una sorta di inversione dell’onere della prova per l’effettività del domicilio o della residenza all’estero.

Società ed enti (73 TUIR). La residenza si verifica: sulla sede legale, sulla sede dell’amministrazione, sull’oggetto principale dell’attività svolta. Questi sono integrati dal requisito temporale della relativa sussistenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta. Per i trus è rilevabile: sede di residenza del trustee, la sede dell’amministrazione, l’oggetto principale dell’attività. Ad oggi, per il bis e ter del 73, risiedono nello Stato le società con sede all’estero che detengano partecipazioni di controllo/collegamento in società di capitali ed enti commerciali residenti, se sono controllate o amministrate da soggetti residenti in Italia (estero vestizione).

Domicilio fiscale. Esso disciplina la competenza territoriale dell’ufficio amministrativo nell’attività di attuazione della norma tributaria. Quindi anche il soggetto non residente deve possedere domicilio fiscale in Italia. Ex 58 DPR 600 la persona fisica residente nello Stato, si intende domiciliata ai fini fiscali nel Comune alla cui anagrafe è iscritto. Il soggetto non residente ha il domicilio fiscale nel comune in cui produce il reddito. Se ci sono 2 comuni in cui è prodotto il reddito, il domicilio fiscale è il comune in cui si produce il reddito più alto. Per le persone non fisiche, il domicilio fiscale è la sede legale, se manca la sede amministrativa, se non esiste si va nella stabile organizzazione del soggetto non residente, se manca, il luogo dove si esercita l’attività.

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