Identificazione diretta e rappresentanza fiscale

Si ricorre al rappresentante fiscale quando il prestatore o il cedente non residente resta obbligato al pagamento dell’imposta perchè non può essere applicato il reverse charge in capo al committente. Il rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giur residente; la nomina, da comunicarsi all’Ufficio per le Entrate competente relativamente al domicilio fiscale del rappresentante, deve risultare da: atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in registro presso Ufficio delle Entrate. Il soggetto non residente a cui viene attribuita la partita IVA diviene contribuente IVA a tutti gli effetti e dovrà assolvere tutti gli obblighi strumentali IVA.

Adempimenti connessi con le nuove regole di territorialità

Reverse charge generalizzato. Questo meccanismo è diretto ad agevolare i contribuenti nell’adempimento degli obblighi tributari, individuando il soggetto passivo nel committente della prestazione stabilito nello Stato in cui la prestazione è territorialmente rilevante. La legge Italiana ha generalizzato al ricorso a questo meccanismo ogni volta che vengono fatte sul territorio statale da parte di soggetti non residenti operazioni dirette a “soggetti passivi” stabiliti in Italia .

Soggetto non stabilito. Ex direttiva 2006/112, se nello Stato membro in cui è fatta una certa operazione da parte di un soggetto passivo non stabilito è presente una sua stabile organizzazione, questa situazione non basta a far considerare l’operatore come “soggetto stabilito” se la stabile organizzazione non partecipa all’operazione stessa.

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