Le regole comunitarie. Innanzitutto si fa la distinzione tra le cosiddette “regole penali incriminatrici” e “le altre”: queste ultime saranno direttamente applicate dal giudice italiano ex 10 e 11 Costituzione e 189 TCE.
Regole di diritto internazionale generalmente riconosciute. L’ordinamento italiano deve adeguarsi a questo tipo di regole, lo stesso discorso vale per le regole comunitarie che eventualmente non coincidessero con le regole di diritto internazionale consuetudinario.
Per Gallo il discorso fondamentale è: i regolamenti UE possono regolare direttamente la materia penale?No, perchè ritiene che questa diretta applicabilità non può ritenersi tale da porre una regola alla riserva. Oltre ciò c’è da considerare che la peculiarità del modo di disciplina penalistico, la tradizione storica portano a ritenere che il 25 non sia intaccato a vantaggio di fonti sovranazionali. C’è solo una questione per lui esatta: dalla fonte comunitaria discende la facoltà legittima o il dovere il cui esercizio o il cui adempimento dia luogo ad una causa di giustificazione, in pratica potrà portare scriminanti.