Alla formazione delle norme internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità si accompagna a tendenza ad attribuire la corrispondente giurisdizione penale a tribunali internazionali. La prima esperienza in materia fu quella del Tribunale di Norimberga, creato nel 1945 con l’Accordo di Londra per la punizione dei criminali nazisti. Recentemente il Consiglio di Sicurezza ha costituito:

  • il Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia (1991), composto di due Camere di prima istanza, di tre giudici ciascuna, ed una Camera di appello di cinque giudici. Tale Tribunale funziona in base ad uno Statuto allegato alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza e ad un Regolamento che il Tribunale stesso si è dato. Lo Statuto, che tra le altre cose elenca i crimini che rientrano nella competenza del Tribunale, prevede la priorità (primacy) di quest’ultimo rispetto alle Corti nazionali;
  • il Tribunale per i crimini commessi in Ruanda (1994), che presenta una disciplina più o meno analoga a quella del Tribunale dell’ex Jugoslavia.

Occorre a questo punto citare anche lo Statuto della Corte penale internazionale permanente, adottato a Roma nel 1998 ed aperto alla firma ed alla ratifica di tutti gli Stati. Tale Statuto, osteggiato da taluni Stati (es. Stati Uniti), prevede che la Corte, relativamente ai crimini di genocidio, di guerra e contro l’umanità abbia una giurisdizione complementare rispetto a quella degli Stati, nel senso di poter essere esercitata solo quando lo Stato che ha giurisdizione sul crimine non voglia o non abbia la capacità di perseguirlo.

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