Esse sono le regole che fanno riferimento in tutto e per tutto ad una regola diversa da quella enunciativa (quindi anche regola secondaria) della sanzione. In pratica ci si trova davanti ancora ad enunciati sintetizzanti l’attribuzione a fonte diversa da quella legislativa del potenziale di condizionare la previsione della sanzione: se questa previsione è contenuta in regole secondarie(entrate in vigore prima della regola penale che ricollega la sanzione alla violazione di quelle regole) non ci saranno problemi.
Problemi se la regola secondaria rinviata non è ancora in vigore. Ricordando che i rapporti regola primaria/reg secondaria già in vigore prevedono che la seconda possa esser oggetto di possibile riflessione e motivata discussione da parte del potenziale legislativo e che tutto ciò non lede il principio di riserva assoluta, vediamo ora quali sono le condizioni per cui è lecito parlare di osservanza della Costituzione.
Due tipi di rinvio:
Rinvio meramente recettizio. Quando la regola di diritto che rimanda ad altra regola/sistema normativo prende come riferimento il contenuto delle regole rispetto a cui è effettuato il rinvio, così come queste sono vigenti nel momento in cui l’operazione di rinvio è enunciata. In questo caso la regola in bianco non segue le eventuali vicende normative (esempio: abrogazione) delle regole richiamate. Ci si limita a integrare la fattispecie prevista dalla regola primaria. Il carattere recettizio di questo tipo di rinvio si evince nel fatto che si opera una “fotografia” del contenuto della regola in ordine a cui è compiuto il rinvio.
Rinvio formale. Ciò avviene quando la regola che lo effettua esprime l’intenzione del legislatore di adeguare la disciplina dettata per una certa materia alla disciplina già stabilita da regole diverse. Questo adeguamento si raggiunge imponendo che gli effetti si riverberano immediatamente e direttamente sul contenuto della regola di rinvio.
Ci si chiede quale sia il tipo di rinvio (tra i 2) adottato in campo penale da regole primarie che fanno riferimento ad altre regole. Si deve distinguere se la regola rinviata sia primaria (può avvenire tanto se la regola penale si limita a prevedere una sanzione per chi non osserva disposizioni dettata da una regola primaria di diritto amministrativo, civile sia che la fattispecie enunciata dalla regola primaria presenta i cosiddetta “elementi normativi”) o secondaria (in questo caso il rinvio sarà meramente recettizio: la legittimità costituzionale esige che il potenziale legislativo possa vagliare e controllare le regole riferendosi a cui si compie il rinvio, ma ciò può avvenire unicamente in relazione al contenuto della regola in vigore nel momento in cui è enunciata la regola primaria che ad essa rinvia). Se la regola richiamata non è in vigore, dovremmo concludere per la violazione del principio della riserva assoluta (perchè il potenziale legislativo non potrebbe controllare). Si avrebbe invece una situazione di piena legittimità Costituzione quando il rinvio è operato verso regole primarie già entrate in vigore. Interviene però sul principio di riserva assoluta il “principio di irretroattività” ex 25 2°. Bisogna per Gallo chiarire come le caratteristiche del regime di riserva assoluta(in penale) dipendano dal significato complessivo che assume, nell’ordinamento, il principio di irretroattività. Il rinvio sarà recettizio se la regola non penale, in ordine a cui si dà rinvio, è sottoposta ad abrogazione o a modifiche che rendano più grave la posizione del destinatario della regola penale. Tuttavia il principio i riserva non si esaurisce in una mera questione di rango normativo, ma trova alla base ragioni sostanziali per cui c’è l’esigenza che la materia penale sia convenientemente delibata e discussa. Ci si chiede se questa esigenza sia osservata se la regola penale subisce modifiche in pejus per effetto di varianti arrecate a singole primarie che hanno ad oggetto materia non penale. Se si risponde no, si dovrà dire che una regolamentazione penale può esser dettata solo da fattori legislativi capaci di produrre regole primarie che svolgano la loro funzione in campo penale. Per Gallo il rinvio può darsi solo riferendosi a regole giuridica facenti parti dell’ordinamento (cioè entrate in vigore o almeno pubblicate).
Abrogazione o modifica della regola rinviata. In questo caso troveremo per la prima volta una vera interazione tra principio di irretroattività e riserva assoluta di legge. Se si ritenesse puramente recettizio il rinvio operato da regola primaria a regola primaria, l’abrogazione/modificazione subite dalla regola rinviata non inciderebbero sulla qualificazione o sul trattamento del fatto criminoso, anche se emergerebbe una deroga ex 2° e 3° 2 C.P. che tendenzialmente stabiliscono in maniera assoluta la irretroattività della legge più favorevole al destinatario dell’obbligo penalmente sanzionato. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Infine, occorrerà verificare se la soluzione adottata dal C.P. trova o no rispondenza nella regola cos: in pratica non si può negare il riconoscimento di una vicenda normativa modellata sui canoni del rinvio formale, quando la regola giuridica successiva si innesti sulla regola penale abrogando l’ipotesi criminosa o, con la riserva del passaggio in giudicato della sentenza, le dia una disciplina più favorevole.