Considerazione generale. Quindi riserva di legge sempre di natura assoluta, quindi è vietata la possibilità di rinvio a regole primarie (attività legislativa con oggetto materia non coperta da specifica riserva in campo penale) e secondarie non conoscibili e valutabili alla creazione della regola penale, salvo il caso di sopravvenienza di normativa più favorevole.

D.Lgs. per Gallo dal 76 si evince che essi hanno “valore” di legge. Quindi c’è una piena equiparazione alla legge ex 25 1°.

Norma penale in bianco. Per evitare l’abuso che di questa, essa si potrà avere solo quando la regola rinvia ad altra regola giuridica di carattere generale ed astratto. Tutte le volte che la regola penale si riferisce a provvedimento individuali non siamo davanti alla cosiddetta “norma penale in bianco”( esempio: 388 C.P.). Oltre a ciò Gallo ritiene che il principio di riserva asseconda bene la spinta alla depenalizzazione del sistema, ogni volta che una sanzione civile o amministrativa sia preferibile a quella penale.

Rapporto regola penale/regola secondaria. La regola penale non può dirsi pienamente costituita finchè non intervenga la fonte secondaria, perchè il disposto della norma secondaria (dec. Min) definisce l’oggetto materiale della condotta incriminata e fa di quella che sarebbe altrimenti una regola penale indefinita un precetto con contenuto delineato) Ma a questo punto bisognerà vedere se la fonte secondaria era in vigore (quindi valutabile dalla legge) oppure no.

Ultimo discorso sull’illecito civile: per Gallo è difficile che le sanzioni civile si rivelino più incisive di quelle penali.

Lascia un commento