Abbiamo analizzato i principali tentativi di ridimensionamento e regolamentazione dei poteri privati. Questi tentativi sono la prova della disponibilitĂ  della giurisprudenza a ritenere meritevoli di tutela le situazioni delle parti che non si dispongono in uno schema di rapporto giuridico. Poteri potranno quindi nascere anche da puri rapporti di fatto o forza.

Caratteristica comune di questi tentativi è la troppa analogia con il metodo dei rapporti del pubblico impiego: attingendo a concetti e categorie elaborate dal diritto amministrativo per definire i comportamenti del datore di lavoro. Addirittura può apparire in alcune pronunce che i principi di buona fede e correttezza siano residuali rispetto agli strumenti pubblicistici.

Se tali tentativi ed esperimenti possono essere giustificate in un ottica generale, scendendo nell’ambito del diritto privato vediamo come, invece, non si rinvengono discipline di procedimenti o di sequenze di atti.

Inoltre una concezione causale dei poteri dell’imprenditore, intesa nel senso che l’imprenditore deve rispettare in vincolo del fine, si scontra con una realtà normativa diversa: il controllo, in termini causali, non può applicato e inserito nell’ambito civilistico perché mancano gli strumenti per configurarlo tale.

Altri hanno proposto come tecnica di tutela l’inefficacia dell’atto che non è compatibile con la funziona con la quale è ordinato. La figura che si va a creare è quella dell’eccesso di potere. Tuttavia per poter sostenere una tale tesi si deve dimostrare che i poteri privati ricevono una sorta di legittimazione in ragione delle congruenza del loro esercizio alla funzione.

Ma ciò non è configurabile per i poteri privati.

Per quanto riguarda il sistema dell’interesse legittimo le perplessità sono profonde perché a differenza delle situazioni pubblicistiche in cui il singolo è tutelato occasionalmente rispetto all’interesse pubblico, nella materia privata non si rinviene questa occasionalità. In altre parole nello schema pubblicistico l’interesse del privato è tutelato solo se coincide con quello pubblico, una tale impostazione non può essere trasposta nella materia privata.

Ma è comunque necessario una regola, possibilmente fornita di un supporto normativo. Ricordiamo che nel diritto privato sono previste clausole generali che hanno il valore di autorizzazioni, date ai giudici, per sindacare comportamenti in modo analogo alle norme di condotta. Tale fonte rappresenta l’unico schema dotato di supporto normativo che permette un controllo dei poteri privati.

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