Leggi regionali. Esse non possono disciplinare la materia perchè il 25 Costituzione prevede la riserva di legge di modo di disciplina e non di campo di materia.

D.L. e D.Lgs. possono regolare? Chi sostiene il dato positivo, sostiene che la Costituzione attribuisce a tali atti normativi efficacia pari a quella delle leggi ordinarie. Secondo Gallo poi la funzione legislativa del Governo non è sicuramente una cambiale in bianco sottratta alla disamina del potenziale legislativa. In particolare per i D.Lgs. la regola delegata (del Governo) non si pone rispetto alla regola delegante (del Parlamento) nello stesso rapporto contrassegnante regole secondari-regole primarie che alle prime facciano rinvio (in quanto la delega stabilendo principi/criteri e limitando l’esercizio della funzione legislativa del Governo permette quei tempo di riflessione/discussione la cui necessità coincide con la ratio sottesa alla riserva di legge). Nel caso invece di D.L., essi potranno esser validi nei casi in cui non scalfiscano le condizioni ex 77 Costituzione. Si vedranno poi i problemi non lievi che si possono creare se i decreti non vengono convertiti.

Dato letterale del 25 per capire la riserva. “Nessuno può esser punito”: ciò si riferisce sia alla fattispecie criminosa sia anche alle conseguenze sanzionatorie che danno concretezza alla punizione (non avrebbe senso dire che c’è un monopolio legislativo della materia se questo monopolio si disinteressasse delle conseguenze del comportamento incriminato). In pratica il 15 sintetizza in modo appropriato il 1 C.P., sebbene la Costituzione privilegia il momento dell’effetto sanzionatorio rispetto a quello della causa di esso (il fatto illecito). La sanzione potrà esser adeguata al disvalore concreto dell’illecito commesso (perchè il 27 Costituzione impone un sistema di sanzioni predeterminate tra un minimo e un massimo edittali). Ponendo una pena determinata, si evita anche di attribuire al potenziale giudiziario un potenziale illimitato, oltre ciò il potenziale legislativo descrivendo il minimo/massimo edittale valuta la gravità dei fatti configurati come illecito ed è così in grado di dosare esso la pena. Con riferimento ai limiti del potenziale discrezionale si parla appunto di pena: è bene accennare che per quanto riguarda le cosiddetta “misure di sicurezza” la riserva di legge nei loro confronti ex 25 Costituzione subisca una attenuazione, dato che la Costituzione rinvia all’istituto così come regolato dal C.P. La riserva ex 25 ha poi una duplice funzione: di metodologia giuridica (perchè ha disimpegnato il costituente da ogni presa di posizione sulla natura giuridica delle misure di sicurezza) e prescrittiva (sottolinea che le misure di sicurezza sono oggetto solo della garanzia della riserva di legge e non anche della irretroattività delle regole che le prevedono, mediante il rinvio al C.P.). Il 25 ammette quindi che le sanzioni di sicurezza (che sono sanzioni criminali) non siano determinate nel massimo: ma non essendo la sanzione un’astrazione convenzionale, bensì essendo essa contrassegnata dal contenuto che le è proprio, la comminazione di un effetto sanzionatorio non può non comprendere tutta la disciplina che ne concerne l’esecuzione. Sarebbe infatti mistificante una regola costituzionale che stabilisse che solo per legge può esser prevista una sanzione avente una certa denominazione.

Riserva assoluta di estende alle regole modificative o estintive dell’illecito o dei suoi effetti giuridici? No, perchè la futura regola secondaria non può modificare o estinguere effetti derivanti dalle regole ordinarie (che ex Costituzione sono le sole in grado di regolamentare fatti costitutivi di illeciti penali e conseguenze). Se così non fosse si direbbe che ciò che la legge dispone è derogabile/modificabile da atti normativi di grado inferiore.

Si può leggere in maniera completa la regola incriminatrice, solo tenendo conto delle regole primarie a cui si fa implicitamente rinvio? Si. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni21”. Se si rispondesse no alla domanda, l’enunciato “reclusione non inferiore ad anni21” si ridurrebbe a un mero flatus vocis.

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