Effetti della riserva di nomina

La riserva non impedisce né il perfezionamento né l’efficacia del contratto tra le parti originarie. Precisamente il contratto per persona da nominare, già prima della dichiarazione di nomina, è perfetto ed efficace, non essendovi incertezza sulla esistenza di un contraente, ma solo sulla circostanza se allo stipulante debba sostituirsi o meno un’altra persona, sicché un contraente ab origine c’è sempre (sia esso con effetto retroattivo la persona nominata ovvero l’originario stipulante).

D’altronde, afferma il Bianca, l’idea di una sospensione degli effetti finali non ha riscontro né nella previsione legislativa e neppure nella funzione della clausola la quale è pienamente compatibile con l’immediata operatività degli indegni assunti.

L’immediata efficacia traslativa del contratto comporta l’ingresso del bene nel patrimonio dello stipulante. I creditori possono compiere atti esecutivi e conservativi sul bene ma il soddisfacimento del loro diritto rimane subordinato al consolidamento del contratto in capo allo stipulante.

Applicabilità della riserva di nomina

In linea di principio la riserva di nomina può essere apposta a qualsiasi tipo di contratto, sia esso ad effetti reali sia ad effetti obbligatori.

Secondo una interpretazione restrittiva la riserva non è invece applicabile ai contratti stipulati intuitu personae, cioè in quel contratti in cui assume rilevanza l’identità e le qualità personali del contraente.

Tuttavia, non può escludersi la validità della riserva di nomina in questi contratti posto che la fungibilità (scambiabilità) dei soggetti è rimessa alle parti del contratto.

Requisiti della riserva di nomina

In quanto lo stipulante assume la veste di parte sostanziale e formale del contratto è allo stipulante che occorre avere riguardo per quanto attiene ai requisiti di capacità e all’integrità del consenso.

La riserva di nomina non esige specifici requisiti di forma, la sua forma si determina in base a quella del contratto cui tale clausola accede.

La riserva di nomina richiede l’osservanza degli oneri di opponibilità prescritti per il contratto principale. Così, la riserva non è opponibile agli aventi causa o al creditore dello stipulante che abbiano anteriormente reso opponibile il loro acquisto o compiuto anche di esecuzione.

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