La legge disciplina due tipologie di luoghi in cui la persona fisica si trova ai fini della propria attività giuridica. Il domicilio e la residenza. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43); la residenza è il luogo nel quale la persona abitualmente dimora. Il diritto penale conosce una nozione diversa di domicilio. La persona può avere più di un domicilio, allorché svolga la propria attività o i propri affari in un domicilio generale e in un domicilio speciale. La residenza è nozione che si basa principalmente sull’elemento di fatto della presenza fisica della persona. Particolare specificazione è la residenza familiare. I coniugi scelgono in comune la fissazione della residenza della famiglia, essa determina per i figli minori il domicilio necessario. La nozione di dimora non è disciplinata dal codice ma è ricavabile dalla lettura dell’art. 43. Ad es. è dimora il luogo di vacanza estiva ma non la permanenza in albergo.

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