I provvedimenti del collegio: sentenze e ordinanze

Il giudice tributario, come il giudice civile può emettere tre tipi di atto: sentenze, ordinanza e decreto. Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui definisce il giudizio; si ha sentenza quindi, non solo quando il collegio decide il ricorso al merito, ma anche quando dichiara l’estinzione del giudizio o l’inammissibilità del ricorso. La sentenza è l’unico atto di cui è disciplinato il contenuto. Sottoscritta dal presidente e dal relatore deve contenere:

1) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei difensori;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3) le richieste delle parti;

4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;

5) il dispositivo.

Il collegio pronuncia ordinanza in tutti i casi in cui non definisce il giudizio (non pronuncia sentenza). Es: sospensione cautelare dell’atto impugnato.

I decreti

I decreti, per lo più, regolano lo svolgimento del processo, e sono provvedimenti del presidente. Sono dunque atti generalmente ordinatori. Il presidente della sezione dichiara con decreto l’inammissibilità manifesta del ricorso, la sospensione del processo, e l’estinzione del processo. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo al collegio, da notificare alle altre parti entro 30 gg. Dalla comunicazione del provvedimento.

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