Appello principale e appello incidentale

Le sentenze delle commissioni tributarie provinciali possono essere appellate con ricorso alla commissione tributaria regionale. L’atto di appello va proposto entro il termine di 60 gg. dalla notificazione della sentenza di primo grado. L’appello dell’ufficio delle entrate deve essere autorizzato dalla Direzione regionale, altrimenti è inammissibile. L’atto di appello deve essere notificato alla controparte; alla notificazione deve seguire la costituzione in giudizio. La parte appellata, se è anch’essa soccombente, può a sua volta appellare proponendo, nell’atto di controdeduzioni, appello incidentale.

Il contenuto dell’atto di appello e i motivi specifici dell’impugnazione

L’oggetto del giudizio di appello è fissato dall’atto di appello; tale atto deve contenere, tra l’altro, a pena di inammissibilità l’esposizione dei fatti, l’oggetto della domanda e i motivi specifici dell’impugnazione. Occorre distinguere i motivi del ricorso di primo grado dai motivi dell’appello, che sono , invece critiche rivolte contro la sentenza di primo grado. L’appellante ha un doppio onere: riproporre i motivi di critica dei provvedimenti, dedotti nel ricorso di primo grado, e censurare la sentenza che non li ha accolti.

L’oggetto del giudizio di appello: il divieto di nuove domande e l’effetto devolutivo

L’oggetto del giudizio di appello è delimitato dall’atto di appello, ed, in particolare, dal petitum dell’atto di appello, che, indica quali sono i capi della decisione di primo grado, su cui viene richiesto un nuovo giudizio. Se non viene richiesta la riforma integrale, si avrà una scissione della prima sentenza, perché vi sarà una parte che sarà sostituita dalla pronuncia di appello, ed una parte, non impugnata, che passa in giudicato. Si parla, in tal caso, di giudicato interno o parziale, derivante da acquiescenza impropria. Data la struttura impugnatoria del processo tributario, il divieto di nuove domande in appello riguarda soltanto il ricorrente, non l’amministrazione resistente. Quale è il significato di tale divieto?

Ricordato che la domanda si compone del petitum e della causa petendi, tale divieto, con riguardo al petitum, impedisce la richiesta di cosa diversa o più estesa di quella richiesta in primo grado. Inoltre, non può essere mutato il motivo della domanda, né possono essere introdotti nuovi motivi. A proposito del divieto di nuove eccezioni: le eccezioni sono dunque, nel processo tributario, le deduzioni che la parte resistente contrappone al ricorrente; ma va precisato che le nuove eccezioni, vietate in appello, sono soltanto le eccezioni in senso sostanziale, non le semplici difese, che si collegano a quanto già contenuto nell’atto impugnato.

Effetto devolutivo limitato ed onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado

In relazione ai capi che hanno formato oggetto di impugnazione, invece, si ha il cosiddetto effetto devolutivo, per cui le deduzioni ed i materiali acquisiti in primo grado passano automaticamente all’esame del secondo giudice. Quindi la parte vittoriosa in primo grado, che abbia proposto più questioni, e che sia risultata vittoriosa essendo stata accolta una soltanto delle questioni dedotte, ha l’onere di riproporre le questioni non accolte.

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