Essendo il Presidente figura “ambivalente”, è necessario distinguere due insiemi di attribuzioni.

Come Presidente della Regione

Rappresenta la Regione, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, indice i referendum previsti dagli statuti e dalle Regioni regionali.

Prescindendo da quale che sia la formazione politica di maggioranza della Regione, il Presidente deve farsi interprete autentico delle esigenze connesse all’autonomia dell’ente come unitario soggetto di diritto.

Il Presidente, come previsto dagli statuti speciali, interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri nel momento in cui si trattino questioni che riguardano la Regione, svolgendo un’attività consultiva.

La Corte Costituzionale ha precisato che il Presidente deve partecipare alle sedute del Consiglio, non quando siano interessate generalmente tutte le Regioni, ma quando la Regione sia interessata, da sola o assieme ad altre, in maniera particolare.

Ha molto discusso la disposizione dello statuto siciliano che prevedeva che il Presidente, partecipando alle sedute, assumesse la qualifica di ministro e acquisisse diritto di voto deliberativo. Era evidente il contrasto con l’art 92 Costituzione, ma d’altra parte non è possibile estrapolare la volontà del Presidente da quella espressa dal Gabinetto.

Non è facile individuare in base a quali fattispecie decisionali il Presidente della Regione debba essere presente alla seduta del Consiglio dei Ministri, né la Corte costituzionale, spesso interpellata, ha chiarito la situazione, limitandosi a sostenere che l’intervento è giustificato da “interesse rilevante e differenziato”.

Per quanto riguarda il Presidente delle Regioni a statuto speciale, ad egli sono conferite particolari attribuzioni.

Ha il compito di indire le elezioni del Consiglio (dunque non è il Commissario del Governo) e fissarne la prima riunione.

– In Sicilia poi decide sui ricorsi avanzati in via straordinaria contro atti amministrativi, mantiene l’ordine pubblico attraverso la polizia di Stato;

– In Valle d’Aosta provvede al mantenimento dell’ordine pubblico secondo le disposizioni del Governo.

-In Sardegna da parte della delegazione italiana chiamata a definire la posizione dell’Unione Europea o dello Stato italiano.

Come Presidente della Giunta

Oltre a dover distinguere tra le attribuzioni del Presidente come capo del collegio e quelle che egli esercita come titolare di un ufficio monocratico, bisogna distinguere anche l’attività di esecuzione delle delibere giuntali, dalle funzioni attribuite proprio al Presidente della Giunta.

Egli inoltre dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Va inoltre sottolineato che egli rimane sempre e comunque un organo della Regione, non è come accade per altri organi, un ufficiale di Governo, come ad esempio il Sindaco.

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