In materia di controllo sulle fondazioni una particolare rilevanza alla normativa in materia di fondazioni bancarie. La legge 461/98 dispone che le fondazioni prevedono distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo; il d.lgs 153/99 stabilisce i criteri di nomina e le competenze, prevedendo la necessità dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché lo scioglimento e la sostituzione con organi straordinari. A questo proposito il Tar Lazio aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale del decreto delegato, nella misura in cui stabilisce i requisiti degli organi comprimendo l’autonomia statutaria delle fondazioni. La corte costituzionale ha risolto la questione definendo come speciale, rispetto a quello delle altre fondazioni, il regime giuridico delle fondazioni bancarie. Infatti, oltre alle norme già citate, il nucleo normativo in tema di fondazioni bancarie si caratterizza, sul piano organizzativo, per completezza e per autosufficienza. Anche se il controllo esterno sulle fondazioni pone tre problemi fondamentali: la sua ammissibilità, l’individuazione del soggetto a cui delegare il controllo e l’ambito dei suoi poteri.

Mentre per le fondazioni l’art. 5 dpr. 361/00 ha attribuito alle prefetture, alle regioni e alle province autonome le funzioni amministrative e di controllo, in materia di fondazioni bancarie , ai sensi del d.lgs. 153/99, operano in India principale la disciplina speciale e, solo in via residuale, le disposizioni del codice civile.

Anche se attraverso l’uso di espressioni generiche, la norma prevede un’organizzazione basata sulla previsione di tre organi necessari che svolgano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo. Si tratta di un modulo organizzativo minimo e inderogabile da parte delle fondazioni (salvo la possibilità di prevedere anche organi ulteriori).

Quanto alla funzione di indirizzo, essa viene deferita genericamente all’autorità statutaria, ma nel rispetto di alcuni principi e regole dettati dal d.lgs. 153/99 relativamente alla nomina e alla composizione dell’organo (come i requisiti di onorabilità e professionalità; ipotesi di incompatibilità, sospensione e decadenza…). Gli organi di indirizzo hanno il compito di determinare i programmi, le priorità e gli obiettivi della fondazione, nonché di verificare i risultati conseguiti. Inoltre l’organo di indirizzo esercita una serie di poteri:

1) un potere di organizzazione che consiste nell’approvazione e nella modifica dello statuto e dei regolamenti interni;

2) un potere di nomina e revoca dei membri degli organi di amministrazione e controllo;

3) il potere di deliberare trasformazioni e fusioni;

4) un potere di gestione patrimoniale e di approvazione del bilancio;

La determinazione dell’indirizzo, come atto prodromico alla gestione del patrimonio, è comunque vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

L’organo amministrativo è nominato dall’organo di indirizzo secondo i requisiti e la composizione individuati dallo statuto.

Per l’ organo di controllo e legislatore rimanda alla disciplina codicistica prevista in materia di società. Tale rinvio incontra però due limiti: l’adeguamento allo statuto delle fondazioni bancarie (ove ricorrano i presupposti dell’analogia), e la distinzione operata dal d.lgs 153/99 tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo imputate ad organi differenti.

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