Per tutelare l’indipendenza della magistratura, le decisioni che riguardano lo status dei magistrati sono assegnate al consiglio superiore della magistratura, composto per 2/3 da magistrati.

Art 105 Cost: “spettano al CSM le assunzioni di trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Al CSM spetta inoltre la nomina dei magistrati onorari e la nomina a consigliere di cassazione “per meriti insigni” di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni di servizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art 104 Cost: “ il CSM è presieduto dal presidente della Repubblica che ne fanno parte, anch’essi come componenti di diritto, il primo presidente ed il procuratore generale della corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle diverse categorie e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di servizio.

Il CSM è legge il vicepresidente scegliendolo tra i componenti designati dal Parlamento. Tutti i membri elettivi durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Ad eccezione dei due membri di diritto, il CSM si rinnova interamente ad ogni scadenza quadriennale”.

La componente elettiva del CSM può svolgere le proprie attività a tempo pieno: i magistrati ed i professori universitari vengono posti fuori ruolo e gli avvocati devono cancellarsi dall’albo professionale. I membri del CSM non possono far parte del Parlamento o di un consiglio regionale.

Dal 2002 il consiglio comprende 16 membri eletti dai magistrati, detti componenti togati, e 8 componenti eletti dal Parlamento, detti componenti laici.

I magistrati votano per i loro rappresentanti con un sistema elettorale di tipo maggioritario e collegio unico nazionale. Inoltre:

  1. 2 dei 16 magistrati vengono eletti tra coloro che svolgono funzioni giudiziarie di legittimità
  2. solo 4 vengono eletti tra coloro che esercitano funzioni di pm, per evitare che i pm siano favoriti nelle votazioni e sovra rappresentati rispetto alla loro consistenza numerica

Il suddetto sistema elettorale, elaborato dal legislatore nel 2002, è volto ad eliminare il peso che le rappresentanze delle varie correnti della magistratura avevano assunto nelle decisioni del CSM, favorendo le aspettative dei propri militanti ed iscritti.

L’elezione dei componenti laici è disciplinata dall’art. 104 Cost., il quale prevede che detti membri debbano essere scelti dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari in materie giuridiche e gli avvocati dopo 15 anni di servizio. È previsto un quorum per l’elezione di ciascuno di loro: 3/5 degli aventi diritto per le prime due votazioni e 2/5 dei votanti per le successive.

L’elevato quorum costringe le forze politiche rappresentate in Parlamento, quelle di maggioranza e quelle di opposizione, a trovare informalmente un accordo prima del voto.

Il vice presidente del CSM viene scelto dal collegio in seduta plenaria tra i componenti eletti dal Parlamento, cioè tra i componenti laici. Se nei 4 anni di consiliatura viene meno uno dei componenti eletti dal Parlamento, e il Parlamento stesso che è chiamato a sostituirlo con uguale procedura.

Se viene meno un componente magistrato e gli viene sostituito dal primo dei non eletti nell’ambito di ciascuna delle 3 categorie di magistrati previsti dalla legge elettorale: di legittimità, giudicante o requirente.

È prevista la sospensione o la decadenza dei componenti qualora siano incriminati o condannati per delitti non colposi. Per i componenti magistrati la sospensione o decadenza è prevista anche a seguito di gravi condanne disciplinari.

Il capo dello Stato, con proprio decreto, può sciogliere il CSM in carica quando «ne sia impossibile il funzionamento», previo parere dei presidenti dei due rami del Parlamento.

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