Il codice definisce mezzi di ricerca della prova :

  1. le ispezioni;
  2. le perquisizioni;
  3. i sequestri;
  4. le intercettazioni di comunicazioni.

Mentre i mezzi di prova si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione, i mezzi di ricerca della prova non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Approfondendo la differenza tra i due concetti, possiamo dire che:

  • mentre l’elemento probatorio si forma in seguito all’esperimento del mezzo di prova (es. testimone che racconta fatti che ha percepito), attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi dei mezzo stesso (es. con la perquisizione si acquisisce al procedimento una cosa pertinente al reato);
  • mentre i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o nell’incidente probatorio, i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti, oltre che dal giudice, anche dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria;
  • mentre i mezzi di ricerca della prova si basano principalmente sul fattore sorpresa, i mezzi di prova possono essere assunti durante le indagini preliminare solo con la garanzie del contraddittorio e mediante l’istituto dell’incidente probatorio.
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