Tribunale

A seguito della l. n. 254 del 1997 e del d.leg. n. 51 del 1998, giudice togato di primo grado è il solo tribunale. I tribunali si articolano in una sede principale (in totale 166) e in sezioni distaccate (in totale 220), alle quali sono assegnati giudici professionali che si pronunciano in composizione monocratica o collegiale. In materia civile, peraltro, il tribunale è giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace.

Secondo le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del c.p.c. del 1942, giudici togati di primo grado erano il pretore e il tribunale. Successivamente, a seguito dell’aumento delle competenze del pretore e della trasformazione del tribunale civile in giudice a composizione monocratica, si era determinata una drastica perdita di centralità del tribunale collegiale.

Corte di Appello e Corte di Cassazione

Gli uffici di Corte di appello, attualmente 26 (con le tre sedi distaccate 29), hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in ulteriori sei città capoluogo di provincia. Essi hanno composizione collegiale e competenza di giudice di appello rispetto alle sentenze civili di primo grado pronunciate dal tribunale.

La Corte di cassazione ha sede a Roma. Ai sensi dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario dovrebbe assolvere le funzioni di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, oltre al rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

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