La corte suprema di cassazione si colloca al vertice della piramide giudiziaria e si configura come un giudice di puro diritto o di sola legittimità.

A differenza di tutti gli altri organi giudicanti la cassazione assolve funzioni che generalmente trascendono l’interesse privato della giustizia del caso singolo e mirano a tutelare valori di carattere costituzionale mediante la correzione delle decisioni giudiziarie viziate da errori di diritto.

Le funzioni più rilevanti ad essa attribuite sono quelle di assicurare l’esatta osservanza della legge (nomofilachia) e la sua uniforme interpretazione da parte dei giudici collocati ai livelli inferiori della piramide giudiziaria (unificazione della giurisprudenza). Sono inoltre rilevanti le sue competenze tese a risolvere le controversie relative alle questioni di giurisdizione e alle questioni di competenza.

Nell’esercizio delle sue funzioni la corte di cassazione giudica di regola a «sezioni semplici», ove il giudizio è affidato ad un collegio composto da 5 magistrati di professione, e nei casi indicati dalla legge a «sezioni unite», ove il giudizio è attribuito ad un collegio composto da 9 magistrati di professione.

La corte di cassazione costituisce l’organo giudiziario dinanzi al quale ogni controversia può essere promossa in ultima istanza affinché la stessa possa svolgere un controllo di legalità sull’attività giurisdizionale dei giudici inferiori. La corte di fatti orienta la sua attività di cognizione sulle eventuali violazioni di legge commesse dal giudice di appello e in alcuni casi anche dal giudice di primo grado.

Alla stessa sono invece precluse tutte le questioni relative all’accertamento e alla valutazione dei fatti: la corte di cassazione, salvo alcune eccezioni, non esamina i fatti che hanno provocato la decisione del giudice inferiore, ma si limita soltanto a controllare che quest’ultimo abbia rispettato il diritto.

Lo strumento processuale preordinato ad attivare il controllo di legalità sull’attività dei giudici di merito è il ricorso per cassazione, che si configura come un diritto di impugnativa, concesso di regola alla parte soccombente del giudizio di appello per ottenere l’annullamento della sentenza di merito che si assume viziata da uno degli errori di diritto indicati dalla legge.

Nell’ambito della giurisdizione ordinaria il ricorso in cassazione può essere di regola proposto solo contro le sentenze civili e penali pronunciate in grado di appello e contro le sentenze di primo grado definite inappellabili. In alcuni casi se le parti sono d’accordo per omettere il giudizio d’appello è possibile proporre ricorso immediato in cassazione. Tale strumento è consentito:

  • in sede penale: contro le sentenze di primo grado appellabili
  • in sede civile: contro le sentenze di primo grado appellabili pronunciate dai tribunali

E’ possibile ricorrere in cassazione per ogni provvedimento giurisdizionale che, pur non avendo le forme tipiche della sentenza, ne presenta i caratteri distintivi della decisorietà e della definitività.

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