Il giudizio di cassazione, di regola, determina un riesame parziale della sentenza impugnata che deve essere limitato ai soli errori di diritto denunciati dal ricorrente come motivi di cassazione. Da ciò discendono alcune conseguenze che contraddistinguono tale giudizio:

  1. la Corte di cassazione concentra la sua attività sulla sentenza impugnata dalla parte soccombente nel giudizio di merito
  2. la Corte di cassazione viene investita del potere di controllare esclusivamente la sussistenza nella sentenza impugnata del vizio denunciato con il ricorso
  3. il controllo di legittimità delle sentenze, attribuito alla Corte, è tendenzialmente separato dalla decisione sul merito della controversia che deve eventualmente seguire alla pronuncia di annullamento

La corte suprema, se riscontra che la sentenza sottoposta al suo esame è stata emessa in violazione della legge, annulla la decisione e se è necessario procedere ad un nuovo giudizio si limita a rinviare il caso ad un altro giudice di merito, denominato giudice di rinvio; solo in casi limitati ha facoltà di emettere direttamente una pronuncia di merito che sostituisce la sentenza dapprima impugnata e successivamente annullata.

Di recente, per favorire la realizzazione dei compiti della Corte, sono stati introdotti meccanismi processuali e misure organizzative idonee a consentire una celere definizione dei ricorsi inammissibili.

Al termine del giudizio di cassazione la corte pronuncia una sentenza con la quale o conferma o annulla la decisione impugnata, e più precisamente:

  • rigetta il ricorso e conferma la sentenza quando accerta che il giudice di merito non ha commesso alcuna violazione
  • accoglie il ricorso e annulla la sentenza quando riscontra che nell’atto del giudicare è stato commesso un errore di diritto indicato dalla legge come motivo di cassazione

La corte di cassazione può disporre l’annullamento delle sentenze impugnate o senza rinvio o con rinvio ad un nuovo giudice di merito:

  1. l’annullamento senza rinvio è disposto quando la corte accerta l’impossibilità di definire il processo con una decisione di merito da parte di qualsiasi giudice e nei casi in cui la sentenza annullata deve essere sostituita con una decisione di merito assunta dalla stessa corte
  2. l’annullamento con rinvio è disposto quando la sentenza annullata deve necessariamente essere sostituita con una nuova decisione di merito che la corte suprema non è legittimata a pronunciare; viene pertanto demandata la soluzione della controversia al giudice di rinvio e la Corte enuncia il cosiddetto principio di diritto: la corretta interpretazione da attribuire ad una singola norma giuridica che deve essere applicata come criterio di decisione nel caso concreto

Il giudizio di rinvio si svolge dinanzi ad un giudice di merito diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata dalla corte di cassazione, così da assicurare l’imparzialità della nuova decisione. Consiste nella rinnovazione della sola parte dell’intero processo che la corte ha annullato con la sua sentenza e si svolge di regola nelle forme del giudizio di appello. Assume la forma del giudizio di prima istanza quando invece la corte ha annullato la sentenza di primo grado.

Il giudice di rinvio ha facoltà di svolgere tutte le attività che avrebbe potuto compiere il giudice che aveva emesso la sentenza annullata dalla corte. Il limite più importante che questi riscontra nell’esercizio delle sue funzioni è costituito dall’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla corte di cassazione.

Le sentenze della corte di cassazione sono vincolanti, limitatamente al principio di diritto, soltanto per il giudice di rinvio. Nei confronti degli altri giudici di merito esplicano una funzione «didattica» o «persuasiva»: hanno l’efficacia tipica del precedente non vincolante.

L’efficacia persuasiva si fonda su 2 elementi:

  1. l’autorevolezza della fonte: la corte di cassazione costituisce l’organo giudicante collocato al vertice della piramide giudiziaria con il compito di custodire il significato della legge e di fornirne la corretta interpretazione
  2. la particolare struttura del sistema delle impugnazioni, che attribuisce alla corte di cassazione il controllo di legalità sull’attività giurisdizionale dei giudici inferiori
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