La l. n. 353 del 1990, novellando gli artt. 186 bis e 186 ter, ha introdotto nell’ordinamento due nuove ipotesi di provvedimenti anticipatori di condanna:

  • l’ordinanza per il pagamento di somme non contestate, costituente la razionalizzazione di un provvedimento già esistente nell’ordinamento, sebbene operante solo per il rito speciale del lavoro (art. 423 co. 1);
  • l’ordinanza per ingiunzione, costituente l’inserimento entro il processo ordinario del procedimento di ingiunzione così come disciplinato dagli artt. 633 ss., salvo le dovute modifiche rese necessarie dal fatto che il contraddittorio trova in questo caso realizzazione anticipata rispetto al provvedimento giurisdizionale.

Successivamente, in seguito ad un lungo sciopero degli avvocati, il d.l. n. 238 del 1995 ha introdotto una terza ibrida specie di provvedimento anticipatorio:

  • l’ordinanza successiva alla chiusura istruttoria (art. 186 quater), il cui carattere ibrido deriva dalla circostanza che si tratta di un provvedimento anticipatorio a cognizione piena (non sommaria) nel quale l’anticipazione si ha unicamente rispetto allo svolgimento della fase decisoria e consiste esclusivamente nella semplificazione delle forme nel provvedimento (ordinanza e non sentenza).
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