Ai sensi dell’art. 287 co. 2, il collegio, con la stessa sentenza con la quale pronuncia condanna generica, può condannare il debitore al pagamento di un provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova . Contrariamente alla condanna generica, in questo caso ci troviamo di fronte ad un provvedimento di condanna inteso in senso stretto (la sentenza è titolo esecutivo ex art. 474, è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. ed è capace di produrre gli effetti disciplinati dall’art. 2953 c.c.). Per la condanna provvisionale, quindi, quale che sia l’esito dell’ulteriore fase del processo diretta alla liquidazione definitiva del quantum, è indubitabile che il provvedimento non perde mai la sua efficacia di condanna.

Tale condanna provvisionale, in particolare, costituisce uno strumento idoneo a sopperire sia alle lungaggini patologiche del processo sia alla particolare difficoltà di effettuare accertamenti diretti a provare il danno nel suo completo ammontare

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