L’atto introduttivo del procedimento di cassazione è un ricorso, notificato su istanza del ricorrente alla controparte nei modi previsti negli artt. 137 ss. entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, salvo il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione. Il ricorso, entro venti giorni dall’ultima notificazione, deve essere depositato in cancelleria (a pena di improcedibilità) munito (a pena di improcedibilità) di copia autenticata della sentenza, della relazione di notificazione, della procura speciale, degli atti sui quali si fonda il ricorso e dell’istanza con cui il ricorrente ha chiesto alla cancelleria la trasmissione del fascicolo di ufficio (art. 369).

Il contenuto del ricorso viene indicato a pena di inammissibilità dall’art. 366:

  • l’indicazione delle parti;
  • l’indicazione della sentenza o della decisione impugnata;
  • l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
  • i motivi per i quali si chiede la cassazione, l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano ex art. 366 bis (quesito di diritto eliminato e sostituito dall’art. 360 bis);
  • l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione del patrocinio gratuito, del relativo decreto;
  • la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Nel tentativo di ridurre il numero dei ricorsi proposti da avvocati non adusi ad esercitare la propria professione presso la Corte di cassazione, il d.leg. n. 40 del 2006 ha introdotto una serie di nuove inammissibilità (es. conclusione con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto). Nel ricorso per cassazione, quindi, a differenza dell’appello, i requisiti di forma-contenuto sono richiesti a pena di inammissibilità. La dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità impedisce la riproposizione del ricorso (art. 387).

La parte intimata può costituirsi nel giudizio di cassazione notificando a sua volta un controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, e quindi depositandolo in cancelleria entro venti giorni dalla notificazione (art. 370). In mancanza di costituzione in giudizio, il resistente deve limitare la propria difesa alla partecipazione alla discussione orale, senza poter presentare le memorie scritte di cui all’art. 378. Dato l’esclusivo carattere difensivo del controricorso, con esso si possono eccepire eventuali motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, ma non si possono proporre nuove censure che mirino a contrattaccare la sentenza su altri punti non denunciati. A differenza del controricorso, il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale è risultato della mera elaborazione giurisprudenziale. Esso è stato creato per consentire alla parte teoricamente soccombente su una questione di provocare il riesame della soluzione sfavorevole della stessa a condizione che il ricorso principale sia accolto.

Scaduti i termini per il deposito del controricorso contro l’ultimo ricorso incidentale (art. 371), il Presidente della Corte provvede all’assegnazione del ricorso:

  • alle Sezioni unite (art. 374):
    • obbligatoriamente, in presenza di motivi attinenti alla giurisdizione;
    • discrezionalmente sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, sui ricorsi che presentano una questione di massima di particolare importanza e sui ricorsi contro le decisioni di secondo grado del Tribunale superiore delle acque e del Consiglio nazionale forense e contro i provvedimenti del CSM in materia disciplinare;
    • ad una delle cinque sezioni semplici, il cui Presidente fissa l’udienza di discussione e nomina il relatore tra i magistrati della sezione stessa. Venti giorni prima dell’udienza il cancelliere deve comunicare la data della stessa alle parti, le quali, se costituite, possono presentare delle memorie scritte fino a cinque giorni prima dell’udienza (art. 378).

L’udienza di discussione, descritta dall’art. 379, non è un passaggio obbligato nel giudizio di cassazione, potendo essere sostituita dalla pronuncia in camera di consiglio, un procedimento semplificato previsto dall’art. 375 in casi tassative (es. dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale o di quello incidentale). Nell’udienza di discussione, comunque:

  • il consigliere di cassazione incaricato fa la relazione della causa;
  • i difensori delle parti, se comparsi, espongono le loro difese;
  • il pubblico ministero formula oralmente le proprie conclusioni;
  • la Corte si ritira in camera di consiglio e delibera immediatamente la decisione.

Il procedimento in Cassazione è dominato dall’impulso di ufficio e non da quello di parte. Ne segue che, depositato il ricorso, il processo procede senza che sia necessaria alcuna istanza di parte. Coerente con tale scelta è la non applicabilità in cassazione degli istituti dell’interruzione e dell’estinzione per inattività delle parti. Risulta invece possibile l’estinzione per rinuncia (art. 390). Nel corso del procedimento non sono ammesse prove costituende. L’art. 372 consente solo la produzione di documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Con riferimento alla decisione, occorre precisare che:

  • in caso di rigetto del ricorso, la sentenza impugnata passa in giudicato;
  • in caso di accoglimento del ricorso occorre distinguere:
    • i motivi dell’accoglimento ineriscono alla giurisdizione (art. 360 n. 1):
      • se viene affermata la giurisdizione del giudice ordinario si ha cassazione con rinvio al giudice di appello o al giudice di primo grado a seconda che la giurisdizione del giudice ordinario sia stata negata dal solo giudice di appello o anche da quello di primo grado;
      • se viene negata la giurisdizione del giudice ordinario si ha cassazione senza rinvio nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione e in quelle di difetto di giurisdizione del giudice italiano. Nell’ipotesi di difetto nei confronti del giudice speciale si dovrebbe avere cassazione non rinvio, con prosecuzione del processo davanti a quest’ultimo. La dottrina prevalente, tuttavia, sostiene anche in questo caso la cassazione senza rinvio;
  • i motivi dell’accoglimento ineriscono alla competenza (art. 360 n. 2): in questo caso si ha sempre cassazione con rinvio e prosecuzione del processo innanzi al giudice indicato come competente;
  • i motivi dell’accoglimento ineriscono alla violazione o falsa rappresentazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3): in questo caso si ha l’enunciazione del principio di diritto e, a seconda che per la decisione nel merito siano necessari o meno nuovi accertamenti di fatto, rinvio della causa ad un altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata o decisione da parte della stessa Corte;
  • i motivi dell’accoglimento ineriscono alla nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4): in questo caso potrà aversi:
    • cassazione con rinvio al giudice di primo grado o al giudice di appello;
    • cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, con annullamento della sentenza;
    • decisione della causa nel merito qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto;
  • i motivi dell’accoglimento ineriscono alla motivazione, omessa, insufficiente o contraddittoria (art. 360 n. 5): in questo caso si ha sempre cassazione con rinvio della causa ad un altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
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